(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige di Trento n. 35 del 22 agosto 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ai sensi del quale il Presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati della giunta; Visto l'art. 54, primo comma, numero 2) medesimo testo unico, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti nelle materie che sono devolute alla potesta' regolamentare della provincia; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1863 di data 21 luglio 2000 che ha approvato le modifiche al "Regolamento recante disposizioni in materia di previdenza integrativa ai sensi delle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28 febbraio 1993, n. 3. "(Differimento termini versamento contribuzioni); Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 ("Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto"), come sostituito dall'art. 1 del Decreto legislativo 2 ottobre 1997, n. 385, secondo il quale spetta alla locale sezione della Corte dei conti il controllo preventivo di legittimita' sui regolamenti; Decreta: L'emanazione del seguente regolamento: Articolo unico 1) al "Regolamento recante disposizioni in materia di previdenza integrativa l'i sensi delle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28 febbraio 1993, n. 3", emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg., sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 5, comma 3, le parole "entro il 30 settembre di ogni anno" sono sostituite dalle parole "entro il 30 novembre di ogni anno"; b) ,all'art. 6, comma 1, secondo periodo, le parole "entro il 30 settembre di ogni anno" sono sostituite dalle parole "entro il 30 novembre di ogni anno". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DELLAI