(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
                Regione Trentino-Alto Adige di Trento
                      n. 35 del 22 agosto 2000)
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
    Visto  l'art.  53  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto  1972,  n.  670  (testo  unico  delle  leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ai sensi
del  quale  il Presidente della giunta provinciale emana, con proprio
decreto, i regolamenti deliberati della giunta;
    Visto  l'art.  54,  primo  comma, numero 2) medesimo testo unico,
secondo  il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei
regolamenti   nelle   materie   che   sono   devolute  alla  potesta'
regolamentare della provincia;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 1863 di data
21  luglio 2000 che ha approvato le modifiche al "Regolamento recante
disposizioni  in  materia  di  previdenza  integrativa ai sensi delle
leggi  regionali  24  maggio  1992,  n.  4, 25 luglio 1992, n. 7 e 28
febbraio    1993,    n.    3.   "(Differimento   termini   versamento
contribuzioni);
    Visto  l'art.  7  del  decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988,  n. 305 ("Norme di attuazione dello Statuto speciale per
la  Regione  Trentino-Alto  Adige  per l'istituzione delle sezioni di
controllo  della  Corte  dei  conti  di  Trento e di Bolzano e per il
personale  ad esse addetto"), come sostituito dall'art. 1 del Decreto
legislativo  2  ottobre  1997,  n.  385, secondo il quale spetta alla
locale  sezione  della  Corte  dei  conti  il controllo preventivo di
legittimita' sui regolamenti;
                              Decreta:
               L'emanazione del seguente regolamento:
                           Articolo unico
    1)  al "Regolamento recante disposizioni in materia di previdenza
integrativa  l'i sensi delle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4, 25
luglio  1992, n. 7 e 28 febbraio 1993, n. 3", emanato con decreto del
presidente  della giunta provinciale 9 giugno 1999, n. 7-6/Leg., sono
apportate le seguenti modifiche:
      a)  all'art.  5,  comma  3, le parole "entro il 30 settembre di
ogni anno" sono sostituite dalle parole "entro il 30 novembre di ogni
anno";
      b)  ,all'art.  6, comma 1, secondo periodo, le parole "entro il
30  settembre di ogni anno" sono sostituite dalle parole "entro il 30
novembre di ogni anno".
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
                               DELLAI