(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 52 del 25 agosto 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. D i v i e t i L'art. 8 della legge regionale 10 aprile 2000, n. 37 e' sostituito dal seguente: "Fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 20 ottobre 1999, n. 490 e le eventuali prescrizioni contenute nei piani paesistici o nei piani urbanistico-territoriali, la costruzione di serre o tunnel-serre non e' ammessa qualora interessi i beni e luoghi di cui alle lettere d), e), f), g), l), m) dell'art. 146 decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490".