(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 52
                         del 25 agosto 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                            D i v i e t i
    L'art. 8   della   legge  regionale  10 aprile  2000,  n.  37  e'
sostituito dal seguente:
    "Fatta  salva  l'applicazione  del decreto legislativo 20 ottobre
1999,  n.  490  e  le  eventuali  prescrizioni  contenute  nei  piani
paesistici  o  nei  piani urbanistico-territoriali, la costruzione di
serre o tunnel-serre non e' ammessa qualora interessi i beni e luoghi
di  cui  alle  lettere  d),  e), f), g), l), m) dell'art. 146 decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490".