(Pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 59
                       del 16 settembre 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:

                               Art. 1.
    1. La indennita' di carica degli amministratori di enti o aziende
o,  comunque  di  qualunque  altro organismo, nominati dalla Regione,
che, ai sensi della vigente normativa, e' commisurata alla indennita'
di  carica  del consigliere regionale, e' determinata con riferimento
alla indennita' lorda dallo stesso percepita.
    2. La  indennita'  di  carica di cui al precedente comma non puo'
essere,  comunque,  superiore  al  65 per cento dell'indennita' lorda
percepita dal consigliere regionale.
    3. Le indennita' di carica degli amministratori di enti o aziende
che,   attualmente,   sono   determinate  in  misura  superiore  alla
percentuale  del  65  per  cento  si  intendono  commisurate a quella
massima prevista dal precedente comma.