(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 59 del 16 settembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La indennita' di carica degli amministratori di enti o aziende o, comunque di qualunque altro organismo, nominati dalla Regione, che, ai sensi della vigente normativa, e' commisurata alla indennita' di carica del consigliere regionale, e' determinata con riferimento alla indennita' lorda dallo stesso percepita. 2. La indennita' di carica di cui al precedente comma non puo' essere, comunque, superiore al 65 per cento dell'indennita' lorda percepita dal consigliere regionale. 3. Le indennita' di carica degli amministratori di enti o aziende che, attualmente, sono determinate in misura superiore alla percentuale del 65 per cento si intendono commisurate a quella massima prevista dal precedente comma.