(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 37 del 13 settembre 2000)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Vista  la  legge  regionale  8  giugno  1978,  n.  56,  cosi come
modificata dalla legge regionale 27 maggio 1997, n. 22;
    Vista la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, e in particolare
il comma 9 dell'art. 6;
    Considerato  che  in  base alla predetta norma risulta necessario
ripartire  -  in via transitoria, per l'anno 2000 - le sovvenzioni di
cui  all'art.  1, comma 1, lettera a), della predetta legge regionale
n.  56/1978,  in  base  ai  parametri  previsti  dalla  stessa  legge
regionale n. 2/2000;
    Considerato  che  tale previsione si configura come una modifica,
in  via transitoria per l'anno 2000, dei criteri vigenti, adottati ai
sensi  dell'art.  21  della legge regionale n. 29/1992 per il riparto
delle sovvenzioni in argomento;
    Visto  l'elaborato  quale  parte  integrante  della deliberazione
della  giunta  regionale  11 febbraio 1993, n. 497, relativa a "Legge
regionale  n.  29/1992,  art.  21  -Sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili  finanziari  e  vantaggi  economici. Criteri applicabili nelle
attivita' della Direzione regionale dell'agricoltura";
    Vista  altresi'  la  deliberazione della giunta regionale n. 2984
del  10 ottobre  1997, registrata alla Corte dei conti il 12 novembre
1997, al registro n. 2, foglio n. 67, con la quale si e' provveduto a
sostituire  il  capo  III  del titolo IX dell'elaborato allegato alla
predetta   delibera   n.   497/1993,   fissando   nuovi  criteri  per
l'erogazione   delle   sovvenzioni  per  finalita'  istituzionali  di
interesse  agricolo recate dall'art. 1 della ripetuta legge regionale
n. 56/1978;
    Vista  ancora la deliberazione della giunta regionale n. 1862 del
5 giugno  1998,  registrata alla Corte dei conti il 2 settembre 1998,
al  registro  n.  1,  foglio  n. 394, con la quale si e' provveduto a
modificare la predetta delibera n. 2984/1997;
    Vista la delibera n. 775 del 31 marzo 2000, registrata alla Corte
dei  conti il 15 maggio 2000, al registro n. 1, foglio n. 9, relativa
all'approvazione,   ai   sensi  dell'art. 6,  comma  1,  della  legge
regionale  27 marzo  1996,  n.  18,  del programma di attivita' della
direzione regionale dell'agricoltura per l'anno 2000;
    Ritenuto  opportuno  modificare  ulteriormente  i  criteri  sopra
menzionati    regolando   distintamente   le   sovvenzioni   previste
rispettivamente dalla lettera a) e dalla lettera c) dell'art. 1 della
legge  regionale  n.  56/1978,  al  fine di semplificare l'attuazione
degli  interventi  e  di  renderla  pienamente  aderente  al  dettato
normativo  della  legge  stessa,  anche  in vista di una piu' agevole
applicazione  dei  parametri  di  riparto  introdotti,  per l'anno in
corso,  dal  citato art. 6, comma 9, della legge regionale n. 2/2000,
che  riguardano  solo  le  sovvenzioni  di cui alla piu' volte citata
lettera a);
    Ritenuta   in   particolare  l'opportunita'  di  riservare  quote
distinte dello stanziamento disponibile a favore delle sovvenzioni di
cui  rispettivamente  alle  lettere  a)  e c) dell'art. 1 della legge
regionale  n.  56/1978  e  di  ripartire  altresi',  nell'ambito  dei
finanziamenti  richiesti  ai  sensi  della  lettera  a),  le quote di
stanziamento   da   destinarsi   rispettivamente   a   favore   delle
organizzazioni  professionali agricole e a favore degli organismi che
operano nel campo della cooperazione agricola;
    Ritenuto   altresi',   allo   scopo   di   una  piu'  organica  e
comprensibile  lettura dei criteri di che trattasi, che sia opportuno
provvedere alla loro integrale riformulazione, mediante l'adozione di
un   apposito   testo  regolamentare  volto  a  sostituire  tutta  la
disciplina  contenuta  nel  capo III  del  titolo  IX  dell'elaborato
allegato   alla   citata  deliberazione  n.  497/1993,  e  successive
modifiche;
    Ritenuto  peraltro  di  non  includere  nella  ridefinizione  dei
predetti  criteri,  come  gia'  fatto  in  occasione delle precedenti
deliberazioni,  la  fattispecie  di  cui  alla lettera b) dell'art. 1
della  legge  regionale  n.  56/1978,  sia  in  quanto  non  sono mai
pervenute  richieste  di  finanziamento  in  merito, sia in quanto si
tratta  di  iniziative  di divulgazione e assistenza tecnica, materie
attualmente riconducibili alla legge regionale 13 giugno 1988, n. 49;
    Visto  il  "Piano  di  sviluppo  rurale  della  Regione  autonoma
Friuli-Venezia   Giulia   -   Italia   (2000-2006)",   approvato  con
deliberazione  della  giunta  regionale  n. 1595 del 2 giugno 2000 in
attuazione del regolamento (CE) 1257/1999 del consiglio del 17 maggio
1999,  in  base  al  quale  per  la  determinazione  della  PLV si fa
riferimento  al  volume di affari determinato ai fini IVA maggiorato,
qualora  non gia' conteggiati, dei redditi complementari, degli aiuti
agro-ambientali  e  agro-forestali  e  delle  integrazioni al reddito
previste dalla normativa vigente;
    Vista  la  legge  regionale 20 marzo 2000, n. 7, e in particolare
l'art. 30;
    Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
    Sentito    il    comitato   dipartimentale   per   le   attivita'
economico-produttive  che nella seduta del 23 giugno 2000 ha espresso
parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla direzione
regionale dell'agricoltura;
    Su  Conforme deliberazione della giunta regionale 23 giugno 2000,
n. 1880;
                              Decreta:
    E' approvato il "Regolamento recante i criteri per la concessione
delle  sovvenzioni  per finalita' istituzionali di interesse agricolo
ai  sensi dell'art. 1, lettere a) e c) della legge regionale 8 giugno
1978,  n.  56" nel testo allegato al presente decreto del quale forma
parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 5 luglio 2000
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti, Udine, il 21 agosto 2000,
atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 30