(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 37 del 13 settembre 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, cosi come modificata dalla legge regionale 27 maggio 1997, n. 22; Vista la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, e in particolare il comma 9 dell'art. 6; Considerato che in base alla predetta norma risulta necessario ripartire - in via transitoria, per l'anno 2000 - le sovvenzioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della predetta legge regionale n. 56/1978, in base ai parametri previsti dalla stessa legge regionale n. 2/2000; Considerato che tale previsione si configura come una modifica, in via transitoria per l'anno 2000, dei criteri vigenti, adottati ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 29/1992 per il riparto delle sovvenzioni in argomento; Visto l'elaborato quale parte integrante della deliberazione della giunta regionale 11 febbraio 1993, n. 497, relativa a "Legge regionale n. 29/1992, art. 21 -Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici. Criteri applicabili nelle attivita' della Direzione regionale dell'agricoltura"; Vista altresi' la deliberazione della giunta regionale n. 2984 del 10 ottobre 1997, registrata alla Corte dei conti il 12 novembre 1997, al registro n. 2, foglio n. 67, con la quale si e' provveduto a sostituire il capo III del titolo IX dell'elaborato allegato alla predetta delibera n. 497/1993, fissando nuovi criteri per l'erogazione delle sovvenzioni per finalita' istituzionali di interesse agricolo recate dall'art. 1 della ripetuta legge regionale n. 56/1978; Vista ancora la deliberazione della giunta regionale n. 1862 del 5 giugno 1998, registrata alla Corte dei conti il 2 settembre 1998, al registro n. 1, foglio n. 394, con la quale si e' provveduto a modificare la predetta delibera n. 2984/1997; Vista la delibera n. 775 del 31 marzo 2000, registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 2000, al registro n. 1, foglio n. 9, relativa all'approvazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, del programma di attivita' della direzione regionale dell'agricoltura per l'anno 2000; Ritenuto opportuno modificare ulteriormente i criteri sopra menzionati regolando distintamente le sovvenzioni previste rispettivamente dalla lettera a) e dalla lettera c) dell'art. 1 della legge regionale n. 56/1978, al fine di semplificare l'attuazione degli interventi e di renderla pienamente aderente al dettato normativo della legge stessa, anche in vista di una piu' agevole applicazione dei parametri di riparto introdotti, per l'anno in corso, dal citato art. 6, comma 9, della legge regionale n. 2/2000, che riguardano solo le sovvenzioni di cui alla piu' volte citata lettera a); Ritenuta in particolare l'opportunita' di riservare quote distinte dello stanziamento disponibile a favore delle sovvenzioni di cui rispettivamente alle lettere a) e c) dell'art. 1 della legge regionale n. 56/1978 e di ripartire altresi', nell'ambito dei finanziamenti richiesti ai sensi della lettera a), le quote di stanziamento da destinarsi rispettivamente a favore delle organizzazioni professionali agricole e a favore degli organismi che operano nel campo della cooperazione agricola; Ritenuto altresi', allo scopo di una piu' organica e comprensibile lettura dei criteri di che trattasi, che sia opportuno provvedere alla loro integrale riformulazione, mediante l'adozione di un apposito testo regolamentare volto a sostituire tutta la disciplina contenuta nel capo III del titolo IX dell'elaborato allegato alla citata deliberazione n. 497/1993, e successive modifiche; Ritenuto peraltro di non includere nella ridefinizione dei predetti criteri, come gia' fatto in occasione delle precedenti deliberazioni, la fattispecie di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge regionale n. 56/1978, sia in quanto non sono mai pervenute richieste di finanziamento in merito, sia in quanto si tratta di iniziative di divulgazione e assistenza tecnica, materie attualmente riconducibili alla legge regionale 13 giugno 1988, n. 49; Visto il "Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Italia (2000-2006)", approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1595 del 2 giugno 2000 in attuazione del regolamento (CE) 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, in base al quale per la determinazione della PLV si fa riferimento al volume di affari determinato ai fini IVA maggiorato, qualora non gia' conteggiati, dei redditi complementari, degli aiuti agro-ambientali e agro-forestali e delle integrazioni al reddito previste dalla normativa vigente; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e in particolare l'art. 30; Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia; Sentito il comitato dipartimentale per le attivita' economico-produttive che nella seduta del 23 giugno 2000 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'agricoltura; Su Conforme deliberazione della giunta regionale 23 giugno 2000, n. 1880; Decreta: E' approvato il "Regolamento recante i criteri per la concessione delle sovvenzioni per finalita' istituzionali di interesse agricolo ai sensi dell'art. 1, lettere a) e c) della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56" nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 5 luglio 2000 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, Udine, il 21 agosto 2000, atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 30