(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 24 del 5 agosto 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuove norme sul controllo degli atti degli enti locali) e' sostituito dal seguente: "2. Decorso tale termine, il presidente della giunta regionale emana i decreti di nomina dei componenti dei comitati e stabilisce la data di convocazione della seduta di insediamento dell'organo di controllo. Nel caso in cui taluno degli eletti non abbia prodotto idonea certificazione, pronuncia la nullita' della designazione e procede senza indugio agli adempimenti occorrenti per l'elezione suppletiva, convocando comunque la seduta di insediamento del comitato, qualora sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti, tra cui il presidente o il vice presidente. Qualora non sia invece possibile procedere all'insediamento di un comitato prima della decadenza del precedente, le relative funzioni sono svolte da altro comitato a cio' deputato con proprio decreto dal presidente della giunta regionale". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, 1o agosto 2000 FLORIS