(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 81 del
                         12 settembre 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato:
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                        Ha apposto il visto:
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga:
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La Regione, nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale ed
allo scopo di valorizzare i territori ad alta vocazione vinicola, con
particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui
alla   legge   10 febbraio  1992,  n.  164  "Nuova  disciplina  delle
denominazioni  d'origine",  nonche'  le produzioni e le attivita' ivi
esistenti  attraverso  la  qualificazione e l'incremento dell'offerta
turistica,  promuove  e  disciplina la realizzazione delle strade del
vino.