(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 81 del 12 settembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato: IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto: IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga: la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale ed allo scopo di valorizzare i territori ad alta vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine", nonche' le produzioni e le attivita' ivi esistenti attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica, promuove e disciplina la realizzazione delle strade del vino.