(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 81 del 12 settembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato: IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto: IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga: la seguente legge: Art. 1. Introduzione dell'art. 8-bis nella legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, e successive modifiche e integrazioni 1. Dopo l'art. 8 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, successive modifiche ed integrazioni e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 8-bis Componenti della giunta regionale non consiglieri regionali. 1. I componenti della giunta regionale nominati al di fuori dei componenti del consiglio regionale devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilita' e di incompatibilita' previste per i consiglieri regionali. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 e' corrisposta, dalla data della nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della giunta regionale, una indennita' pari a quella spettante ai consiglieri regionali. Ai medesimi soggetti sono altresi' estese, per tutto il periodo in cui fanno parte della giunta regionale, i trattamenti indennitari, i rimborsi spese, i trattamenti di missione, le disposizioni per il collocamento in aspettativa e la normativa in genere, in quanto compatibile, prevista per i consiglieri regionali di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 1. Sono estese in particolare le disposizioni in materia di assegno vitalizio, di assegno di reversibilita' e di indennita' di fine mandato, di cui alle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9, 14 marzo 1975, n. 26, 28 dicembre 1993, n. 55 e 1o aprile 1994, n. 17, successive modifiche ed integrazioni. Il primo e secondo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 9/1973 si applica anche in caso di cessazione dalla carica di componente della giunta regionale e successiva elezione dello stesso soggetto alla carica di consigliere regionale.".