(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 81 del
                         12 settembre 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato:
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                        Ha apposto il visto:
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga:

la seguente legge:
                               Art. 1.
Introduzione  dell'art.  8-bis nella legge regionale 30 gennaio 1997,
             n. 5, e successive modifiche e integrazioni
    1.  Dopo  l'art.  8  della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5,
successive   modifiche   ed  integrazioni  e'  aggiunto  il  seguente
articolo:
    "Art. 8-bis  Componenti  della  giunta  regionale non consiglieri
regionali.
    1.  I  componenti della giunta regionale nominati al di fuori dei
componenti  del  consiglio  regionale  devono  essere in possesso dei
requisiti  per  essere candidati al consiglio regionale e non versare
nelle  situazioni  di  ineleggibilita' e di incompatibilita' previste
per i consiglieri regionali.
    2. Ai soggetti di cui al comma 1 e' corrisposta, dalla data della
nomina  e  per  tutto  il  periodo  in  cui  fanno parte della giunta
regionale,  una  indennita'  pari  a  quella spettante ai consiglieri
regionali.  Ai  medesimi  soggetti sono altresi' estese, per tutto il
periodo  in  cui  fanno  parte  della giunta regionale, i trattamenti
indennitari,   i  rimborsi  spese,  i  trattamenti  di  missione,  le
disposizioni  per  il  collocamento  in aspettativa e la normativa in
genere,  in  quanto compatibile, prevista per i consiglieri regionali
di  cui  alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 1. Sono estese in
particolare  le  disposizioni  in  materia  di  assegno vitalizio, di
assegno  di  reversibilita'  e  di indennita' di fine mandato, di cui
alle  leggi  regionali  10 marzo  1973,  n.  9, 14 marzo 1975, n. 26,
28 dicembre 1993, n. 55 e 1o aprile 1994, n. 17, successive modifiche
ed  integrazioni.  Il  primo e secondo comma dell'art. 15 della legge
regionale  n.  9/1973  si  applica  anche in caso di cessazione dalla
carica  di  componente  della  giunta regionale e successiva elezione
dello stesso soggetto alla carica di consigliere regionale.".