(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 dell'8 novembre 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza"; Visto l'art. 8, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, che istituisce un apposito fondo regionale finalizzato alla promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza; Attesa la necessita' di ripartire la disponibilita' del fondo stesso; Ritenuto di provvedervi mediante apposito regolamento; Visto il parere favorevole espresso dal comitato dipartimentale per i servizi sociali nella seduta dell'8 agosto 2000 sul testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali; Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione giuntale n. 2512, dell'8 agosto 2000; Decreta: E' approvato il "Regolamento per la ripartizione del fondo regionale finalizzato alla promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 23 agosto 2000 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, Trieste, 12 ottobre 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 45