(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 45 dell'8 novembre 2000)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

    Vista  la  legge  28  agosto  1997,  n.  285 "Disposizioni per la
promozione   di   diritti   e   di   opportunita'  per  l'infanzia  e
l'adolescenza";
    Visto  l'art.  8, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 1998,
n.  3,  che  istituisce  un apposito fondo regionale finalizzato alla
promozione   di   diritti   e   di   opportunita'  per  l'infanzia  e
l'adolescenza;
    Attesa  la  necessita'  di  ripartire la disponibilita' del fondo
stesso;
    Ritenuto di provvedervi mediante apposito regolamento;
    Visto  il  parere favorevole espresso dal comitato dipartimentale
per  i  servizi  sociali  nella  seduta  dell'8 agosto 2000 sul testo
regolamentare  predisposto  dalla direzione regionale della sanita' e
delle politiche sociali;
    Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
    Su conforme deliberazione giuntale n. 2512, dell'8 agosto 2000;

                              Decreta:

    E'  approvato  il  "Regolamento  per  la  ripartizione  del fondo
regionale  finalizzato  alla  promozione di diritti e di opportunita'
per  l'infanzia  e l'adolescenza previsto dalla legge 28 agosto 1997,
n. 285".
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e successivamente, pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 23 agosto 2000
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, 12 ottobre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 45