(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 2 novembre 2000)

                 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:

                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
    1.  La  Regione, al fine di contribuire alla realizzazione di uno
sviluppo  equo  e  sostenibile,  alla  lotta contro la poverta', alla
solidarieta'  tra  i  popoli  e  alla  democratizzazione dei rapporti
internazionali,  promuove e sostiene l'attivita' di cooperazione allo
sviluppo e l'attivita' di partenariato internazionale.
    2.  Gli  interventi  sono  indirizzati  a  favorire  lo  sviluppo
sostenibile delle comunita' locali interessate attraverso:
      a) la salvaguardia della vita umana;
      b) il soddisfacimento dei bisogni primari;
      c) l'autosufficienza alimentare;
      d)  la  promozione  e  la difesa della democrazia e dei diritti
civili e politici e dei diritti del lavoro;
      e) la valorizzazione delle risorse umane;
      f) il mantenimento dell'identita'. culturale;
      g) la conservazione del patrimonio ambientale;
      h) la crescita economica, sociale e culturale;
      i)  la  realizzazione  di  pari opportunita' fra i generi ed il
miglioramento della condizioni dell'infanzia;
      l) le attivita' di ricostruzione, e riabilitazione in seguito a
calamita' e/o conflitti, bellici.
    3.  La  cooperazione  allo  sviluppo  promossa e realizzata dalla
Regione,  dalle comunita' locali attraverso le proprie rappresentanze
istituzionali  e  associative  e' definita "cooperazione decentrata".
Tale   cooperazione   presuppone   un  analogo  coinvolgimento  delle
comunita' locali dei paesi interessati.
    4.  L'esercizio  in  forma  decentrata mira a promuovere i valori
della  cooperazione  allo  sviluppo  nella  comunita' regionale e, in
particolare, nelle sue espressioni culturali e sociali.
    5.  Al  fine  di  cui al comma 1, in armonia e nel rispetto delle
leggi  dello  Stato, delle disposizioni e degli indirizzi dell'Unione
europea,  la  Regione  attua,  promuove  e  sostiene le iniziative di
cooperazione  allo sviluppo e di partenariato internazionale, assunte
da soggetti pubblici e privati operanti sul proprio territorio, con i
Paesi  in  via  di  sviluppo  (PVS),  i  Paesi dell'Europa centrale e
orientale  (PECO) e, piu' in generale, con le comunita' e istituzioni
di paesi terzi, anche nell'ambito di programmi nazionali, dell'Unione
europea e delle organizzazioni internazionali e in relazione a eventi
eccezionali causati da conflitti armati o calamita' naturali.
    6. La Regione partecipa, promuovendone altresi' la realizzazione,
ai  progetti di cooperazione con altre Regioni ed enti locali europei
e  mediterranei,  con  particolare riferimento ai progetti concordati
nell'ambito  dell'assemblea  delle Regioni d'Europa, della conferenza
delle  Regioni  periferiche  e marittime d'Europa e dell'osservatorio
interregionale sulla cooperazione allo sviluppo.