(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 2 novembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La Regione, al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile, alla lotta contro la poverta', alla solidarieta' tra i popoli e alla democratizzazione dei rapporti internazionali, promuove e sostiene l'attivita' di cooperazione allo sviluppo e l'attivita' di partenariato internazionale. 2. Gli interventi sono indirizzati a favorire lo sviluppo sostenibile delle comunita' locali interessate attraverso: a) la salvaguardia della vita umana; b) il soddisfacimento dei bisogni primari; c) l'autosufficienza alimentare; d) la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici e dei diritti del lavoro; e) la valorizzazione delle risorse umane; f) il mantenimento dell'identita'. culturale; g) la conservazione del patrimonio ambientale; h) la crescita economica, sociale e culturale; i) la realizzazione di pari opportunita' fra i generi ed il miglioramento della condizioni dell'infanzia; l) le attivita' di ricostruzione, e riabilitazione in seguito a calamita' e/o conflitti, bellici. 3. La cooperazione allo sviluppo promossa e realizzata dalla Regione, dalle comunita' locali attraverso le proprie rappresentanze istituzionali e associative e' definita "cooperazione decentrata". Tale cooperazione presuppone un analogo coinvolgimento delle comunita' locali dei paesi interessati. 4. L'esercizio in forma decentrata mira a promuovere i valori della cooperazione allo sviluppo nella comunita' regionale e, in particolare, nelle sue espressioni culturali e sociali. 5. Al fine di cui al comma 1, in armonia e nel rispetto delle leggi dello Stato, delle disposizioni e degli indirizzi dell'Unione europea, la Regione attua, promuove e sostiene le iniziative di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale, assunte da soggetti pubblici e privati operanti sul proprio territorio, con i Paesi in via di sviluppo (PVS), i Paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) e, piu' in generale, con le comunita' e istituzioni di paesi terzi, anche nell'ambito di programmi nazionali, dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e in relazione a eventi eccezionali causati da conflitti armati o calamita' naturali. 6. La Regione partecipa, promuovendone altresi' la realizzazione, ai progetti di cooperazione con altre Regioni ed enti locali europei e mediterranei, con particolare riferimento ai progetti concordati nell'ambito dell'assemblea delle Regioni d'Europa, della conferenza delle Regioni periferiche e marittime d'Europa e dell'osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo.