(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 2 novembre 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Premesso che con l'art. 6, comma 87, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 ("Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - legge finanziaria 2000"), l'Amministrazione regionale e' stata autorizzata a concedere ai consorzi di garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all'art. 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, come modificato dall'art. 17, terzo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, un finanziamento al fine di favorire la successione nell'impresa artigiana tra il titolare della stessa ed i figli, collaboratori familiari o dipendenti; Atteso che il finanziamento e' destinato alla prestazione di garanzie per favorire, l'accesso al credito, nonche' all'attivita' di consulenza ed assistenza nel momento della successione nell'impresa, secondo le modalita' e i criteri stabiliti dalla giunta regionale; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso"; Visto in particolare l'art. 30 della legge regionale medesima, ai sensi del quale i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione, regionale e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge; Ritenuto pertanto di disciplinare i suddetti criteri e modalita' nella forma regolamentare; Atteso inoltre che gli incentivi di cui al comma 88 sono concessi nei limiti del regime di aiuto "de minimis" definito dalle norme comunitarie; Sentito il parere del comitato dipartimentale per le attivita' economico-produttive, che si e' espresso favorevolmente in data 8 agosto 2000; Visto l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione giuntale n. 2497 dell'8 agosto 2000; Decreta: E' approvato per i motivi esposti in premessa, il "Regolamento per la concessione ai consorzi di garanzia fidi tra le imprese artigiane di un finanziamento al fine di favorire la successione nell'impresa artigiana tra il titolare della stessa ed i figli, collaboratori familiari o dipendenti", di cui all'art. 6, comma 87 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, nel testo di cui all'allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 31 agosto 2000 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addi' 9 ottobre 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 33