(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Toscana, n. 29
                       dell'11 settembre 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

                         la seguente legge:
                               Art. 1.
       Modifica dell'art. 30 della legge regionale n. 25/1998
    1.  Il comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 18 maggio 1998,
n.  25,  come  aggiunto  dall'art.  4  comma  2 della legge regionale
22 dicembre 1999, n. 70 (Modifiche ed interpretazione autentica della
legge  regionale  18  maggio  1998,  n. 25 concernente: "Norme per la
gestione   dei  rifiuti  e  la  bonifica  dei  siti  inquinanti")  e'
sostituito dal seguente:
    "6  - Negli ambiti territoriali in cui la Comunita' di ambito non
e'  costituita,  nell'ipotesi  in cui gli accertamenti effettuati con
decorrenza  dall'anno  1999  evidenzino  che  l'obiettivo di raccolta
differenziata  di  cui  all'art. 24 comma 1 del decreto legislativo 5
febbraio  1997,  n.  22  non  e'  stato  raggiunto, il raggiungimento
dell'obiettivo  e'  considerato  con  riferimento  ai  singoli comuni
compresi nell'ambito".
    2.  Dopo  il comma 6 dell'art. 30 della legge regionale 18 maggio
1998,  n.  25,  come  sostituito dal presente comma 1, e' aggiunto il
seguente comma 7:
    "7  -  Negli  ambiti  ottimali  dove  la  Comunita'  d'ambito  e'
costituita,    il    raggiungimento    dell'obiettivo   di   raccolta
differenziata,  di  cui all'art. 24 comma 1 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 e' considerato con riferimento ai singoli comuni
compresi   nell'ambito   fino   al   primo   accertamento  successivo
all'adozione della tariffa di cui all'art. 26 comma 2 lettera e)".
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 31 agosto 2000
                               MARTINI
    La  presente  legge e' stata approvata dal consiglio regionale il
26  luglio 2000 ed e' stata vistata dal commissario del governo il 28
agosto 2000.