(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana, n. 29 dell'11 settembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti la promozione ed il coordinamento degli interventi di politica sociale per la diffusione della cultura e della pratica delle attivita' motorie, ricreative e sportive, favorendone la integrazione con gli interventi relativi alle politiche educative, formative e culturali, allo sviluppo dell'associazionismo, alla prevenzione ed al superamento delle condizioni di disagio sociale, nonche' con gli interventi per lo sviluppo economico. 2. Costituiscono specifiche finalita' degli atti e dei procedimenti disciplinati dalla presente legge la definizione e la realizzazione degli interventi intesi ad assicurare: a) la diffusione della pratica delle attivita' motorie, ricreative e sportive, finalizzata al benessere della persona ed alla prevenzione della malattia e delle condizioni di disagio; b) la tutela del diritto alla salute ed alla integrita' delle persone impegnate nella pratica delle attivita' motorie, ricreative e sportive, con specifica considerazione per le particolari esigenze dei giovani; c) la promozione e l'incremento della presenza femminile nell'attivita' sportiva; d) la tutela della liberta' di associazione nella pratica delle attivita' motorie, ricreative e sportive; e) la promozione delle iniziative finalizzate alla realizzazione, all'adeguamento ed al pieno utilizzo degli impianti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attivita' motorie, ricreative e sportive; f) la promozione delle iniziative finalizzate alla realizzazione ed allo sviluppo di centri e strutture di documentazione, e delle attivita' per la diffusione della conoscenza della storia e della cultura delle attivita' motorie, ricreative e sportive; g) la promozione delle attivita' formative ed educative per la qualificazione dei servizi alle persone per la pratica motoria, ricreativa e sportiva; h) il recupero e la rieducazione dei disabili, l'integrazione fra le comunita', la prevenzione della malattia e delle dipendenze, la tutela della salute mentale e la rieducazione dei detenuti, attraverso il coordinamento con le politiche sociali integrate. 3. Gli atti ed i procedimenti previsti dalla presente legge disciplinano le modalita' di esercizio delle competenze attribuite con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con il decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge 30 maggio 1995, n. 203, con la legge 15 marzo 1997, n. 59, e con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.