(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Toscana, n. 29
                       dell'11 settembre 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  presente  legge  disciplina  l'esercizio  delle  funzioni
concernenti  la  promozione  ed  il coordinamento degli interventi di
politica  sociale  per  la  diffusione  della cultura e della pratica
delle  attivita'  motorie,  ricreative  e  sportive,  favorendone  la
integrazione  con  gli  interventi relativi alle politiche educative,
formative  e  culturali,  allo  sviluppo  dell'associazionismo,  alla
prevenzione  ed  al  superamento delle condizioni di disagio sociale,
nonche' con gli interventi per lo sviluppo economico.
    2.   Costituiscono   specifiche   finalita'   degli  atti  e  dei
procedimenti  disciplinati  dalla  presente legge la definizione e la
realizzazione degli interventi intesi ad assicurare:
      a)   la  diffusione  della  pratica  delle  attivita'  motorie,
ricreative e sportive, finalizzata al benessere della persona ed alla
prevenzione della malattia e delle condizioni di disagio;
      b)  la  tutela del diritto alla salute ed alla integrita' delle
persone impegnate nella pratica delle attivita' motorie, ricreative e
sportive,  con  specifica  considerazione per le particolari esigenze
dei giovani;
      c)  la  promozione  e  l'incremento  della  presenza  femminile
nell'attivita' sportiva;
      d) la tutela della liberta' di associazione nella pratica delle
attivita' motorie, ricreative e sportive;
      e)    la   promozione   delle   iniziative   finalizzate   alla
realizzazione,  all'adeguamento ed al pieno utilizzo degli impianti e
delle  attrezzature  necessarie  per  lo  svolgimento delle attivita'
motorie, ricreative e sportive;
      f)    la   promozione   delle   iniziative   finalizzate   alla
realizzazione   ed   allo   sviluppo   di   centri   e  strutture  di
documentazione,  e delle attivita' per la diffusione della conoscenza
della  storia  e  della cultura delle attivita' motorie, ricreative e
sportive;
      g)  la promozione delle attivita' formative ed educative per la
qualificazione  dei  servizi  alle  persone  per  la pratica motoria,
ricreativa e sportiva;
      h)  il  recupero e la rieducazione dei disabili, l'integrazione
fra  le  comunita', la prevenzione della malattia e delle dipendenze,
la  tutela  della  salute  mentale  e  la  rieducazione dei detenuti,
attraverso il coordinamento con le politiche sociali integrate.
    3.  Gli  atti  ed  i  procedimenti  previsti dalla presente legge
disciplinano  le  modalita'  di esercizio delle competenze attribuite
con  decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
con  il  decreto  legge  29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge 30
maggio  1995,  n.  203,  con  la legge 15 marzo 1997, n. 59, e con il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.