(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 40/I-II del 26 settembre 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54 n. 2; Visto l'art. 19 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m.; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2188 di data 31 agosto 2000; Decreta: l'emanazione del seguente regolamento: Art. 1. Modifiche all'art. 2 - Composizione e durata del nucleo di valutazione 1. Il comma 2 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'incarico di cui al comma 1 e' conferito per la durata di anni due o quattro, rinnovabile una sola volta. In entrambi i casi l'incarico e' comunque prorogato fino al 30 giugno successivo alla data di scadenza del medesimo.".