(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
               Adige n. 40/I-II del 26 settembre 2000)

               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54 n. 2;
    Visto  l'art.  19  della  legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e
s.m.;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 2188 di data
31 agosto 2000;
Decreta: l'emanazione del seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modifiche   all'art.   2  -  Composizione  e  durata  del  nucleo  di
                             valutazione

    1. Il comma 2 dell'art. 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  L'incarico  di  cui al comma 1 e' conferito per la durata di
anni  due  o  quattro, rinnovabile una sola volta. In entrambi i casi
l'incarico  e'  comunque  prorogato fino al 30 giugno successivo alla
data di scadenza del medesimo.".