(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 31 ottobre 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto il decreto del presidente della giunta provinciale n. 11-51/Leg. di data 22 settembre 1987 con il quale e' stato emanato il regolamento d'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci", successivamente modificato dal decreto del presidente della giunta provinciale 26 ottobre 1990, n. 15-28/Leg., dal decreto del presidente della giunta provinciale 22 novembre 1991, n. 19-49/Leg., dai decreti del presidente della giunta provinciale n. 1-80/Leg. e n. 2-81/Leg. di data 14 gennaio 1993, dal decreto del presidente della giunta provinciale 17 gennaio 1995, n. 1-15/Leg., dal decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1995, n. 8-22/Leg., dal decreto del presidente della giunta provinciale 21 settembre 1995, n. 12-26/Leg., dal decreto del presidente della giunta provinciale 13 agosto 1997, n. 16-60/Leg., dal decreto del presidente della giunta provinciale 14 gennaio 1998, n. 2-74/Leg., dal decreto del presidente della giunta provinciale 17 novembre 1998, n. 33-105/Leg., dal decreto del presidente della giunta provinciale 29 novembre 1999, n. 18-17/Leg. Visto l'art. 7 della legge provinciale del 21 aprile 1987, n. 7, cosi' come sostituito dall'art. 29 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, prevede che, "con apposito regolamento adottato dalla giunta provinciale, concernente le misure di difesa dal pericolo di valanghe sugli impianti a fune e sulle piste da sci, siano determinati: a) le prescrizioni relative al piano dalle misure di prevenzione dal pericolo di valanghe; b) i criteri per la valutazione preventiva delle situazioni a rischio; c) i criteri per la individuazione, la progettazione e l'esecuzione delle misure strutturali e gestionali idonee alla messa in sicurezza di impianti e piste; d) le prescrizioni relative al collaudo e alla vigilanza sulle misure di difesa; e) le disposizioni relative al deposito ed all'acquisizione agli atti della provincia dei piani di prevenzione dal pericolo di valanghe e della documentazione relativa al collaudo le professionalita' e le esperienze richieste per la progettazione delle misure di difesa, nonche' per la gestione delle misure non aventi carattere strutturale; Vista la deliberazione n. 1672 di data 7 luglio 2000 non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, con la quale la giunta provinciale ha approvato le modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg, in attuazione dell'art. 7, comma 4, della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, come da ultimo sostituito dall'art. 29 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10; Visti gli articoli 53 e 54 dello statuto di autonomia; Emana le modificazioni al regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci di cui al decreto del Presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n. 11-51/Leg, in attuazione dell'art. 7, comma 4, della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, come da ultimo sostituito dall'art. 29 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il presente decreto sara' pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DELLAI