(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 45 del 31 ottobre 2000)

               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

   Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta  provinciale n.
11-51/Leg. di data 22 settembre 1987 con il quale e' stato emanato il
regolamento d'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7
concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e
delle  piste  da  sci",  successivamente  modificato  dal decreto del
presidente  della  giunta provinciale 26 ottobre 1990, n. 15-28/Leg.,
dal decreto del presidente della giunta provinciale 22 novembre 1991,
n. 19-49/Leg., dai decreti del presidente della giunta provinciale n.
1-80/Leg.  e  n.  2-81/Leg.  di data 14 gennaio 1993, dal decreto del
presidente  della  giunta  provinciale 17 gennaio 1995, n. 1-15/Leg.,
dal decreto del presidente della giunta provinciale 9 giugno 1995, n.
8-22/Leg.,  dal  decreto  del  presidente della giunta provinciale 21
settembre  1995,  n.  12-26/Leg.,  dal  decreto  del presidente della
giunta  provinciale  13  agosto  1997, n. 16-60/Leg., dal decreto del
presidente  della  giunta  provinciale 14 gennaio 1998, n. 2-74/Leg.,
dal decreto del presidente della giunta provinciale 17 novembre 1998,
n.  33-105/Leg.,  dal decreto del presidente della giunta provinciale
29 novembre 1999, n. 18-17/Leg.
    Visto  l'art. 7 della legge provinciale del 21 aprile 1987, n. 7,
cosi'  come  sostituito dall'art. 29 della legge provinciale 7 luglio
1997,  n.  10,  prevede che, "con apposito regolamento adottato dalla
giunta  provinciale,  concernente le misure di difesa dal pericolo di
valanghe   sugli  impianti  a  fune  e  sulle  piste  da  sci,  siano
determinati:
      a)   le   prescrizioni   relative  al  piano  dalle  misure  di
prevenzione dal pericolo di valanghe;
      b)  i  criteri per la valutazione preventiva delle situazioni a
rischio;
      c)   i  criteri  per  la  individuazione,  la  progettazione  e
l'esecuzione  delle misure strutturali e gestionali idonee alla messa
in sicurezza di impianti e piste;
      d)  le prescrizioni relative al collaudo e alla vigilanza sulle
misure di difesa;
      e)  le  disposizioni  relative  al deposito ed all'acquisizione
agli  atti  della  provincia dei piani di prevenzione dal pericolo di
valanghe   e   della   documentazione   relativa   al   collaudo   le
professionalita' e le esperienze richieste per la progettazione delle
misure  di  difesa,  nonche'  per la gestione delle misure non aventi
carattere strutturale;
    Vista la deliberazione n. 1672 di data 7 luglio 2000 non soggetta
alla  registrazione  della  Corte  dei  conti, con la quale la giunta
provinciale   ha   approvato  le  modificazioni  al  regolamento  per
l'esecuzione della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste
da  sci  di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 22
settembre  1987,  n.  11-51/Leg,  in attuazione dell'art. 7, comma 4,
della  legge  provinciale  21  aprile  1987,  n.  7,  come  da ultimo
sostituito dall'art. 29 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;
    Visti gli articoli 53 e 54 dello statuto di autonomia;
Emana  le  modificazioni  al regolamento per l'esecuzione della legge
provinciale  21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee
funiviarie  in  servizio  pubblico  e  delle  piste  da sci di cui al
decreto del Presidente della giunta provinciale 22 settembre 1987, n.
11-51/Leg,   in   attuazione   dell'art.  7,  comma  4,  della  legge
provinciale 21 aprile 1987, n. 7, come da ultimo sostituito dall'art.
29 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, allegato quale parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento. Il presente
decreto sara' pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

                               DELLAI