(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
          Trentino-Alto Adige n. 1/I-II del 2 gennaio 2013) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9,  «Disposizioni
  finanziarie in  connessione  con  l'assestamento  del  bilancio  di
  previsione della provincia per l'anno finanziario  1998  e  per  il
  triennio 1998-2000 e norme legislative collegate». 
  1. L'art. 7-bis della legge provinciale 11 agosto  1998,  n.  9,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
  «Art. 7-bis (Agevolazioni fiscali per i veicoli a metano o  GPL)  -
1.  I  proprietari  di  veicoli  dotati  di  impianto   a   gas   per
l'alimentazione  alternativa  funzionante  con  gas  propano  liquido
(G.P.L.) o metano sono esentati  per  tre  annualita'  dal  pagamento
della tassa automobilistica provinciale prevista dall'art. 7. 
  2.  L'esenzione  e'  concessa  per  le  tre  annualita'  successive
all'immatricolazione del veicolo o  all'installazione  dell'impianto,
purche' la presenza e la regolarita'  dell'impianto  risultino  dalla
carta di circolazione. 
  3. Restano in vigore eventuali altre agevolazioni gia' previste.» 
  2. L'art. 7-quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9,  e
successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «Art.  7-quater  (Agevolazioni  fiscali   per   i   veicoli   con
alimentazione ibrida o a idrogeno) -  1.  I  proprietari  di  veicoli
alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e  termica
sono  esentati  per  tre  annualita'  dal   pagamento   della   tassa
automobilistica  prevista  dall'art.  7  della  presente   legge,   a
condizione  che  facciano  pervenire  alla  Ripartizione  provinciale
Finanze, entro 60 giorni dall'immatricolazione del veicolo,  apposita
dichiarazione corredata di certificazione a tal fine  rilasciata  dal
rivenditore.» 
  3. Dopo l'art. 11 della legge provinciale 11 agosto 1998, n.  9,  e
successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: 
    «Art. 11-bis (Corrispettivi per il servizio  di  esazione)  -  1.
L'assessore provinciale alle Finanze e' autorizzato a  stabilire  con
proprio decreto i casi in cui il costo di esazione di cui all'art.  5
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25  gennaio
1999, n. 11, e successive modifiche, nonche'  il  costo  connesso  ai
pagamenti  eseguiti  con  moneta   elettronica   e'   assunto   dalla
Provincia.» 
  4. Dopo il comma 5-ter dell'art. 21-bis della legge provinciale  11
agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e'  inserito  il  seguente
comma: 
    «5-quater.  Agli  enti  gestori  di  strutture  residenziali  per
anziani accreditate ai sensi della delibera della Giunta  provinciale
del 7 settembre 2009, n. 2251, e aventi natura giuridica  diversa  da
quella di APSP, spetta, a partire dal  periodo  d'imposta  2012,  una
deduzione dalla base imponibile IRAP, determinata ai sensi  dell'art.
5 e dell'art. 10-bis, comma 2, del decreto  legislativo  15  dicembre
1997, n.  446,  pari  a  20.500  euro  annui  per  ogni  posto  letto
autorizzato.» 
  5. Dopo il comma 13 dell'art. 21-bis  della  legge  provinciale  11
agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono inseriti  i  seguenti
commi 13-bis e 13-ter: 
    «13-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al  31  dicembre  2011,  per  le  nuove  iniziative  produttive
intraprese  sul  territorio  provinciale  e'  concessa   un'ulteriore
riduzione dell'aliquota IRAP, prevista ai commi 6-bis e  7,  di  2,98
punti percentuali. Non si  considerano  nuove  iniziative  produttive
quelle derivanti da trasformazione, fusione,  scissione  o  da  altre
operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attivita'  gia'
esercitata nel territorio  provinciale.  La  riduzione  dell'aliquota
prevista da questo comma si applica per il primo anno d'imposta e per
i quattro successivi. Per i soggetti che beneficiano della  riduzione
rimane  fermo  l'obbligo   di   presentazione   della   dichiarazione
d'imposta. La Giunta  provinciale  puo'  determinare  i  criteri  per
l'applicazione dell'agevolazione fiscale. 
    13-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello  in
corso al 31 dicembre 2012, ai soggetti di cui all'art. 16, commi 1  e
1-bis,  del  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  che
assegnano ai propri dipendenti buoni per la conciliazione famiglia  e
lavoro per un valore annuo minimo pari  a  500,00  euro,  spetta  una
deduzione dal valore della  produzione  netta  Irap,  realizzata  nel
territorio della provincia di Bolzano,  pari  a  20.000,00  euro  per
ciascun dipendente beneficiario. Per i soggetti passivi d'imposta che
ottengono anche il certificato  audit  famiglia  e  lavoro  l'importo
della deduzione ammonta a 30.000,00 euro per dipendente beneficiario.
Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e
le modalita' di assegnazione dei buoni per prestazioni sociali.» 
  6. L'art. 21-quinquiesdecies  della  legge  provinciale  11  agosto
1998, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: 
    «Art. 21-quinquiesdecies (Imposta sulle assicurazioni RC Auto)  -
A  decorrere  dal  1°  gennaio  2013  l'aliquota  dell'imposta  sulle
assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile  derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori e i natanti,
e' pari al 9 per cento. 
  2. Dal 1 ° gennaio al 31 dicembre 2012 si  applica  l'aliquota  del
9,5 per cento.»