(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 1/I-II del 2 gennaio 2013) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, «Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate». 1. L'art. 7-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 7-bis (Agevolazioni fiscali per i veicoli a metano o GPL) - 1. I proprietari di veicoli dotati di impianto a gas per l'alimentazione alternativa funzionante con gas propano liquido (G.P.L.) o metano sono esentati per tre annualita' dal pagamento della tassa automobilistica provinciale prevista dall'art. 7. 2. L'esenzione e' concessa per le tre annualita' successive all'immatricolazione del veicolo o all'installazione dell'impianto, purche' la presenza e la regolarita' dell'impianto risultino dalla carta di circolazione. 3. Restano in vigore eventuali altre agevolazioni gia' previste.» 2. L'art. 7-quater della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 7-quater (Agevolazioni fiscali per i veicoli con alimentazione ibrida o a idrogeno) - 1. I proprietari di veicoli alimentati a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica sono esentati per tre annualita' dal pagamento della tassa automobilistica prevista dall'art. 7 della presente legge, a condizione che facciano pervenire alla Ripartizione provinciale Finanze, entro 60 giorni dall'immatricolazione del veicolo, apposita dichiarazione corredata di certificazione a tal fine rilasciata dal rivenditore.» 3. Dopo l'art. 11 della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' inserito il seguente articolo: «Art. 11-bis (Corrispettivi per il servizio di esazione) - 1. L'assessore provinciale alle Finanze e' autorizzato a stabilire con proprio decreto i casi in cui il costo di esazione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 1999, n. 11, e successive modifiche, nonche' il costo connesso ai pagamenti eseguiti con moneta elettronica e' assunto dalla Provincia.» 4. Dopo il comma 5-ter dell'art. 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: «5-quater. Agli enti gestori di strutture residenziali per anziani accreditate ai sensi della delibera della Giunta provinciale del 7 settembre 2009, n. 2251, e aventi natura giuridica diversa da quella di APSP, spetta, a partire dal periodo d'imposta 2012, una deduzione dalla base imponibile IRAP, determinata ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 10-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari a 20.500 euro annui per ogni posto letto autorizzato.» 5. Dopo il comma 13 dell'art. 21-bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 13-bis e 13-ter: «13-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, per le nuove iniziative produttive intraprese sul territorio provinciale e' concessa un'ulteriore riduzione dell'aliquota IRAP, prevista ai commi 6-bis e 7, di 2,98 punti percentuali. Non si considerano nuove iniziative produttive quelle derivanti da trasformazione, fusione, scissione o da altre operazioni che determinano la mera prosecuzione di un'attivita' gia' esercitata nel territorio provinciale. La riduzione dell'aliquota prevista da questo comma si applica per il primo anno d'imposta e per i quattro successivi. Per i soggetti che beneficiano della riduzione rimane fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione d'imposta. La Giunta provinciale puo' determinare i criteri per l'applicazione dell'agevolazione fiscale. 13-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, ai soggetti di cui all'art. 16, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che assegnano ai propri dipendenti buoni per la conciliazione famiglia e lavoro per un valore annuo minimo pari a 500,00 euro, spetta una deduzione dal valore della produzione netta Irap, realizzata nel territorio della provincia di Bolzano, pari a 20.000,00 euro per ciascun dipendente beneficiario. Per i soggetti passivi d'imposta che ottengono anche il certificato audit famiglia e lavoro l'importo della deduzione ammonta a 30.000,00 euro per dipendente beneficiario. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalita' di assegnazione dei buoni per prestazioni sociali.» 6. L'art. 21-quinquiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 21-quinquiesdecies (Imposta sulle assicurazioni RC Auto) - A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori e i natanti, e' pari al 9 per cento. 2. Dal 1 ° gennaio al 31 dicembre 2012 si applica l'aliquota del 9,5 per cento.»