(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                      155 del 3 novembre 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni
agricole,  il  territorio della Regione Emilia-Romagna destinato alla
caccia  programmata,  e'  sottoposto  a tale regime, sulla base della
vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti.
    2.  Le  aziende  faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie
provvedono   agli   abbattimenti  previsti  dalle  vigenti  direttive
regionali relative alla gestione delle aziende medesime.
    3.  Nei limiti dei piani approvati dalla provincia, i titolari di
aziende faunistico-venatorie possono autorizzare l'abbattimento di un
numero  di  capi  di  fauna  selvatica  stanziale  superiore a quelli
previsti dall'art. 6, purche' entro i limiti quantitativi fissati dal
piano  di  abbattimento, il quale potra' essere realizzato fino al 31
dicembre  2000 con eccezione per il fagiano e per il cinghiale, per i
quali il termine e' fissato al 31 gennaio 2001.
    4. Nelle aziende faunistico-venatorie la caccia di selezione agli
ungulati  si  svolge  secondo  i  periodi di cui alla lettera d), del
primo comma dell'art. 3.