(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del
                          6 settembre 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
             Finanziamento delle associazioni allevatori

    1. La Regione concede, nei limiti dello stanziamento di bilancio,
alle  associazioni tra gli allevatori riconosciute contributi fino al
100 per  cento della spesa ritenuta ammissibile per le spese relative
alla tenuta dei libri genealogici del bestiame e fino al 70 per cento
della  spesa ritenuta ammissibile per i controlli funzionali a titolo
di anticipazione sul contributo dello Stato per dette attivita'.
    La  spesa  ammissibile a contributo e' determinata in ragione del
numero  dei  capi  controllati,  del  numero  delle  stalle  e  della
situazione ambientale e produttiva delle zone.
    2. Il   contributo   di  cui  al  comma 1  e'  ripartito  fra  le
associazioni  provinciali e regionale degli allevatori sulla base dei
programmi presentati e ammessi a finanziamento dalla Regione ai sensi
dell'art. 3.
    3. Le  somme  assegnate dallo Stato alla Regione per le attivita'
relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali
del bestiame confluiscono nel bilancio regionale.
    L'eventuale  eccedenza  delle  somme, anticipate dalla Regione ai
sensi  della  presente legge rispetto a quelle assegnate dallo Stato,
rimane a carico della Regione.