(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 6 settembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finanziamento delle associazioni allevatori 1. La Regione concede, nei limiti dello stanziamento di bilancio, alle associazioni tra gli allevatori riconosciute contributi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le spese relative alla tenuta dei libri genealogici del bestiame e fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile per i controlli funzionali a titolo di anticipazione sul contributo dello Stato per dette attivita'. La spesa ammissibile a contributo e' determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero delle stalle e della situazione ambientale e produttiva delle zone. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito fra le associazioni provinciali e regionale degli allevatori sulla base dei programmi presentati e ammessi a finanziamento dalla Regione ai sensi dell'art. 3. 3. Le somme assegnate dallo Stato alla Regione per le attivita' relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame confluiscono nel bilancio regionale. L'eventuale eccedenza delle somme, anticipate dalla Regione ai sensi della presente legge rispetto a quelle assegnate dallo Stato, rimane a carico della Regione.