(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del
                         20 settembre 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
          Interpretazione autentica del comma 4 dell'art. 4
    1. L'art. 4, comma 4, della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3
(testo  unico  concernente  il  trattamento  e  il fondo mutualistico
interno  dei  Consiglieri  regionali)  e  successive  modificazioni e
integrazioni  si interpreta nel senso che sono a carico della Regione
gli  oneri  per  i pedaggi autostradali, relativi alle tratte liguri,
sostenuti   dai  consiglieri  regionali  nell'espletamento  del  loro
mandato,  indipendentemente dalla partecipazione alle riunioni di cui
all'art. 4 comma 1.