(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del
                           4 ottobre 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Caccia programmata
    1. Ai  fini  della  razionale  gestione delle risorse faunistiche
sull'intero   territorio   della   Liguria   per  l'annata  venatoria
2000/2001, si applica il seguente regime di caccia programmata:
      1. Periodi di caccia:
        a) dal  17 settembre  al  10 dicembre  2000  la  caccia  alla
selvaggina  stanziale  e'  consentita  in  tutto  il territorio della
Liguria per tre giornate settimanali e precisamente:
        nella  provincia di Imperia nei giorni di sabato e domenica e
in  un  terzo  giorno  a  scelta, tra lunedi', mercoledi' e giovedi',
esclusa la zona Alpi;
        nelle  province di Genova, Savona e La Spezia in tre giorni a
scelta  del  cacciatore,  fermo  restando  il  silenzio venatorio nei
giorni di martedi' e venerdi'.
        Per  la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza
della provincia ai sensi del successivo punto 5).
        Nelle   dette   giornate,  fisse  o  a  scelta,  e'  altresi'
consentita  la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento
che in forma vagante;
        b) dal  1o ottobre  al  30 novembre  2000  sulla  base  delle
consuetudini  venatorie  locali  e  delle  osservazioni relative alle
annate   precedenti,   la   caccia   alla  selvaggina  migratoria  e'
consentita,  ferma  restando  l'esclusione  nei  giorni di martedi' e
venerdi',  per  le  ulteriori  due  giornate  settimanali in tutto il
territorio   regionale,   su   conformi  disposizioni  emanate  dalle
province, esclusivamente se praticate da appostamento;
        c)  non  sono  mai  consentite  ne' la posta ne' la caccia da
appostamento,  sia  temporaneo  sia fisso, sotto qualsiasi forma alla
beccaccia e al beccaccino.
        L'attivita'  venatoria  alla beccaccia si intende praticabile
esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto in forma vagante;
        d) dal  2 dicembre  2000  al 31 gennaio 2001 e' consentita la
caccia,  sia  da  appostamento  che in forma vagante con l'impiego di
cani,   alla  selvaggina  migratoria  per  complessive  tre  giornate
settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedi' e del
venerdi'  e di eventuali ulteriori limitazioni. E' fatto salvo quanto
successivamente  disposto  per  la  caccia alla volpe, al fagiano, al
cinghiale e ad altri ungulati.
    2. Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:
      nei  periodi  di  tempo  di  cui al punto 1) sono cacciabili le
seguenti specie:
        a) dal  17 settembre  al  10 dicembre  2000: fagiano, starna,
pernice  rossa, lepre comune, coniglio selvatico. Le province, tenuto
conto  della  consistenza  faunistica  e sentite le indicazioni degli
A.T.C.  o  C.A.,  possono prolungare il periodo di caccia alle specie
stanziali sino al 31 dicembre 2000.
        La caccia al fagiano e' inoltre consentita fino al 31 gennaio
2001,  per  tre  giornate  a  scelta  del  cacciatore,  sulla base di
appositi  piani  di  incentivazione  della  specie  predisposti dagli
ambiti  territoriali  di  caccia  (A.T.C.)  e  dai comprensori alpini
(C.A.);
        b) dal  17 settembre  al  31 dicembre 2000: quaglia, tortora,
merlo e allodola;
        c)  dal  17 settembre  2000 al 31 gennaio 2001: cesena, tordo
bottaccio,   tordo   sassello,  germano  reale,  gallinella  d'acqua,
pavoncella,  colombaccio,  beccaccia,  beccaccino,  volpe,  alzavola,
canapiglia,   fischione,  codone,  marzaiola,  mestolone,  moriglione
moretta,  folaga,  cornacchia  nera,  cornacchia  grigia,  ghiandaia,
gazza;
        d) dal  1o ottobre  al  30 novembre  2000:  fagiano  di monte
(limitatamente ai soggetti maschi);
        caccia alla volpe:
          e'  consentita  ai singoli cacciatori dal 17 settembre 2000
al  31 gennaio  2001 in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo
compreso  tra  il  16 dicembre 2000 ed il 31 gennaio 2001 puo' essere
consentita   la  caccia  a  squadre,  con  specifiche  autorizzazioni
nominative  rilasciate  dalle  province,  alle  squadre appositamente
costituite,  con l'impiego di ausiliari, in localita' determinate, ed
in ogni giornata aperta alla caccia;
        caccia alla pernice rossa ed alla starna:
        per  la  pernice  rossa  e  la  starna  le  Province  possono
determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia;
        caccia al fagiano di monte:
          le  amministrazioni  provinciali  di  Savona  e  di Imperia
determinano,  sulla  base  di  appositi  censimenti  di  campagna, il
contingente  del  fagiano  di  monte  che  puo'  essere  abbattuto in
relazione  alla  consistenza  faunistica  presente  sul  territorio e
determinano le modalita' di denunzia dei capi abbattuti ai fini della
sospensione del prelievo.
    3. Specie  vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza
faunistica:
      pernice   bianca,  lepre  bianca,  coturnice,  cervo,  daino  e
camoscio,  ad  esclusione  delle  province  di Genova e Savona per il
daino e della provincia di Imperia per il camoscio.
    4. Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati:
      a) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale e' consentito
nel  rispetto  delle  vigenti disposizioni di legge, secondo le norme
regolamentari  emanate  dalle  province  e  sino  all'esaurimento dei
contingenti  di  abbattimento  dalle  stesse  stabiliti, nei seguenti
periodi:
        dal  17 settembre  al  17 dicembre  2000  per  le province di
Imperia e Savona;
        dal  1o ottobre al 31 dicembre 2000 per le province di Genova
e  La Spezia, con facolta' delle medesime di poter variare le date di
apertura  e  di  chiusura,  ai sensi dell'art. 18 comma 2 della legge
11 febbraio  1992  n.  157  (norme  per  la  protezione  della, fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
      b) altri   ungulati  ai  sensi  dell'art. 35,  comma 16,  legge
regionale  1o luglio  1994  n.  29 (norme regionali per la protezione
della  fauna  omeoterme  e  per  il  prelievo venatorio): il prelievo
venatorio  degli  altri  ungulati  di  cui  alla  legge  regionale n.
29/1994,  e' attuabile esclusivamente in forma selettiva. Le province
approvano  entro  il 15 settembre gli eventuali piani di abbattimento
selettivo,  ai  sensi  di legge, i quali devono indicare i periodi di
prelievo   nel  rispetto  dell'arco  temporale  di  cui  all'art. 18,
comma 2, della legge n. 157/1992.
    5. Zona delle Alpi:
      l'esercizio  della  caccia  nella zona faunistica delle Alpi e'
consentito  dal  17 settembre  2000  al  31 gennaio  2001 su conformi
disposizioni  emanate  dalle  province. Sui terreni ricadenti in zona
Alpi  coperti  in tutto o nella maggior parte dalla neve, l'esercizio
venatorio e' permesso esclusivamente per "ungulati" e "tetraonidi".
      Per terreni coperti nella maggior parte dalla neve si intendono
i  terreni  circostanti il punto di osservazione, coperti da un manto
di  neve  per  oltre  la  meta'  della  propria  estensione,  a vista
d'occhio,  con  esclusione  della cosiddetta spruzzata (deliberazione
della giunta regionale n. 3968 del 30 novembre 1995).
    6. Orario di caccia:
      la  caccia  e'  consentita da un'ora prima del sorgere del sole
sino  al  tramonto  secondo  l'orario di seguito riportato per l'anno
2000:
      dal  17 settembre al 30 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15
(ora legale);
      dal 1o ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45 (ora
legale);
      dal 16 ottobre al 31 ottobre dalle ore 7,00 alle ore 18,30 (ora
legale);
      dal 1o novembre al 15 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15;
      dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17,00;
      dal 1o dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
      dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7,00 alle ore 17,00;
      per l'anno 2001:
      dal 1o gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15;
      dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 7,00 alle ore 17,30.
    7. Caccia con l'arco e con il falco:
      la  caccia  con  il  falco  e' consentita esclusivamente per le
localita',  le  specie, i modi ed i giorni nei quali e' consentito il
cane  da seguito, in conformita' a quanto previsto dall'art. 31 della
legge  regionale  n.  29/1994.  L'uso  dell'arco e' consentito per le
localita',  i  modi  ed  i  giorni  nei quali e' consentito l'uso del
fucile.
    8. Allenamento cani:
      a) l'allenamento  dei  cani  nel  territorio  da  aprirsi  alla
caccia,  puo'  essere  condotto  dal  15 agosto al 10 settembre 2000,
esclusi  i  giorni di martedi' e venerdi' da un'ora prima del sorgere
del sole sino al tramonto;
      b) l'addestramento   cani   per   la  caccia  al  cinghiale  e'
regolamentato  dalle  province,  fermo  restando  quanto stabilito al
punto a).
    9. Carniere massimo:
      1. Per  ogni  giornata  di  caccia  ciascun cacciatore non puo'
abbattere  o  catturare  un numero di selvatici maggiore di quelli di
seguito specificati:
        a) selvaggina stanziale:
        fagiani,  starne,  pernici  rosse,  lepri: complessivamente 2
capi,  dei  quali  una sola pernice rossa, una sola starna e una sola
lepre;
        fagiano di monte: un capo.
        b) selvaggina migratoria:
        20 capi complessivamente con il limite di:
        allodola: 8 capi;
        colombaccio: 10 capi;
        beccacce: 3 capi;
        beccaccino: 2 capi;
        germani     reali,     gallinelle     d'acqua,    pavoncelle:
complessivamente 5 capi;
        alzavole,    canapiglie,    fischioni,   codoni,   marzaiole,
mestoloni, moriglioni, morette, folaghe: complessivamente 2 capi;
        cornacchie nere, cornacchie grigie, ghiandaie e gazze: 5 capi
per specie.
    2. Ciascun  cacciatore non puo' abbattere, nel corso di un'intera
annata  venatoria,  un  numero  di  selvatici  maggiore  di quello di
seguito specificato:
      fagiani: 20 capi;
      lepri, pernici rosse e starne: complessivamente 8 capi.
    3. E'  vietato  esercitare  l'attivita'  venatoria alle specie di
fauna  selvatica  non  comprese  nell'elenco  di  cui  all'art. 1 del
presente  calendario  venatorio  ed  al  di  fuori  degli orari e dei
periodi consentiti.