(Pubblicato nel 1o Suppl ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 28 novembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Strumenti ordinatori 1. L'organizzazione e la gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna sono disciplinate, in attuazione al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421), secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa. 2. Eventuali modificazioni alla predetta disciplina saranno disposte sulla base di accordi tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Lombardia, approvati con leggi regionali.