(Pubblicato  nel  1o Suppl ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                Lombardia n. 48 del 28 novembre 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Strumenti ordinatori
    1. L'organizzazione  e  la gestione dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna sono disciplinate,
in   attuazione  al  decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  270
(Riordinamento  degli  istituti zooprofilattici sperimentali, a norma
dell'art. 1,  comma 1,  lettera  h)  della  legge 23 ottobre 1992, n.
421), secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che
forma parte integrante della stessa.
    2. Eventuali   modificazioni  alla  predetta  disciplina  saranno
disposte  sulla  base  di  accordi tra la Regione Emilia-Romagna e la
Regione Lombardia, approvati con leggi regionali.