(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 50 del 13 dicembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'Art. 19 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo Studio Universitario) e' sostituito dal seguente: "Art. 19 (Composizione del consiglio di amministrazione). - 1. Il consiglio di amministrazione e' nominato dalla giunta regionale ed e' composto da: a)sei rappresentanti delle Universita, di cui tre eletti dalla componente studentesca; b)sei rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di presidente, a norma della legge regionale 28 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modifiche ed integrazioni. 2. Qualora, ai sensi dell'Art. 4, comma 3, sia costituito un unico organismo di gestione, il consiglio di amministrazione e' composto da: a) otto rappresentanti delle Universita, di cui quattro eletti dalla componente studentesca; b) otto rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di presidente, a norma della legge regionale n. 39/1995. 3. Partecipa alle riunioni, con voto consultivo obbligatorio sulla legittimita' degli atti, il direttore dell'ente che svolge anche funzioni di segretario del consiglio di amministrazione. 4. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni, salvo la componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo degli atenei: decadono in ogni caso al termine del mandato dell'organismo che li ha eletti. 5. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere nominati per piu' di un mandato. 6. Alla scadenza i membri del consiglio di amministrazione rimangono in carica fino alla nomina del nuovo consiglio; la proroga dei poteri concerne l'ordinaria amministrazione. 7. In caso di dimissioni o decadenza, per qualunque causa, i componenti del consiglio sono sostituiti con atto dell'organismo od ente di cui erano espressione.