Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 35 del 17 novembre 2000 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Consiglio regionale dell'economia e del lavoro 1. E' istituito, presso la presidenza della giunta regionale, il consiglio regionale dell'economia e del lavoro, di seguito denominato CREL, con il compito di concorrere alla programmazione regionale ed agli indirizzi di sviluppo economico-sociale e culturale, attraverso la formulazione di pareri e di proposte anche ai fini della predisposizione di iniziative legislative e di atti concernenti materie economiche, sociali e finanziarie. 2. Il CREL e' composto: a) da tre esperti designati dal consiglio regionale con voto limitato a due; b) da dieci rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative aventi configurazione associativa confederale; c) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli industriali; d) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli agricoltori; e) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli artigiani; f) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria dei commercianti; g) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione; h) da due rappresentanti designati dal Forum del terzo settore; i) da una rappresentante della commissione per le pari opportunita'. 3. I componenti del CREL sono nominati con decreto del presidente della giunta entro trenta giorni dalla data di designazione degli stessi da parte delle rispettive organizzazioni e dei rispettivi organismi, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, decorsi i quali il CREL puo' essere costituito quando sia stato raggiunto un numero di membri pari alla meta piu' uno di quelli previsti dal presente articolo.