Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 35 del
                          17 novembre 2000

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

                         la seguente legge:
                               Art. 1.
           Consiglio regionale dell'economia e del lavoro
    1. E'  istituito, presso la presidenza della giunta regionale, il
consiglio regionale dell'economia e del lavoro, di seguito denominato
CREL,  con  il compito di concorrere alla programmazione regionale ed
agli  indirizzi di sviluppo economico-sociale e culturale, attraverso
la  formulazione  di  pareri  e  di  proposte  anche  ai  fini  della
predisposizione  di  iniziative  legislative  e  di  atti concernenti
materie economiche, sociali e finanziarie.
    2. Il CREL e' composto:
      a) da  tre  esperti  designati dal consiglio regionale con voto
limitato a due;
      b) da  dieci  rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori   maggiormente   rappresentative   aventi   configurazione
associativa confederale;
      c) da  due  rappresentanti  delle  organizzazioni  maggiormente
rappresentative della categoria degli industriali;
      d) da  due  rappresentanti  delle  organizzazioni  maggiormente
rappresentative della categoria degli agricoltori;
      e) da  due  rappresentanti  delle  organizzazioni  maggiormente
rappresentative della categoria degli artigiani;
      f) da  due  rappresentanti  delle  organizzazioni  maggiormente
rappresentative della categoria dei commercianti;
      g) da  due  rappresentanti  delle  organizzazioni  maggiormente
rappresentative della cooperazione;
      h) da due rappresentanti designati dal Forum del terzo settore;
      i) da   una   rappresentante  della  commissione  per  le  pari
opportunita'.
    3. I componenti del CREL sono nominati con decreto del presidente
della  giunta  entro  trenta  giorni dalla data di designazione degli
stessi  da  parte  delle  rispettive  organizzazioni e dei rispettivi
organismi,  che  deve  avvenire  entro  sessanta giorni dalla data di
pubblicazione  della  presente  legge,  decorsi  i quali il CREL puo'
essere costituito quando sia stato raggiunto un numero di membri pari
alla meta piu' uno di quelli previsti dal presente articolo.