(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 21 novembre 2000)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  Allo  scopo  di  recuperare,  testimoniare  e  valorizzare la
memoria  storica,  la  vita,  la  cultura materiale e immateriale, le
relazioni   fra   ambiente  naturale  ed  ambiente  antropizzato,  le
tradizioni, le attivita' e il modo in cui l'insediamento tradizionale
ha  caratterizzato  la  formazione  e  l'evoluzione del paesaggio, la
provincia  autonoma  di  Trento, di concerto con le comunita' locali,
promuove   e   disciplina   la  creazione  di  ecomusei  sul  proprio
territorio.
    2. Finalita' prioritarie degli ecomusei sono:
      a)   la  conservazione  e  il  restauro  di  ambienti  di  vita
tradizionali  delle  aree  prescelte, per tramandare le testimonianze
della  cultura  materiale  e  ricostruire  le  abitudini di vita e di
lavoro   delle   popolazioni  locali,  le  relazioni  con  l'ambiente
circostante,   le   tradizioni  religiose,  culturali  e  ricreative,
l'utilizzo  delle  risorse  naturali,  delle  tecnologie, delle fonti
energetiche e delle materie impiegate nelle attivita' produttive;
      b)  la  valorizzazione,  nelle  aree  prescelte, di abitazioni,
fabbricati  o  altri immobili caratteristici, di beni appartenenti al
patrimonio   storico,  artistico  e  popolare  locale,  dei  paesaggi
tradizionali  e dei loro originari toponimi, di mobili e attrezzi, di
strumenti  di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione
fedele  di  ambienti  di vita tradizionali, in modo da consentirne la
salvaguardia, la buona manutenzione e la promozione culturale;
      c)  la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali
che  possano  produrre beni o servizi vendibili ai visitatori creando
occasioni di impiego e di vendita dei prodotti locali;
      d)  la  predisposizione  di  percorsi sul territorio tendenti a
mettere  in  relazione i visitatori con la natura, le tradizioni e la
storia locali;
      e)  il coinvolgimento attivo delle comunita', delle istituzioni
culturali e scolastiche e delle associazioni locali;
      f)  la  promozione  e  il  sostegno  delle attivita' di ricerca
scientifica,  didattico-educative  e di promozione culturale relative
alla  storia  e  alle  tradizioni  locali,  nonche' alla storia della
formazione del paesaggio tradizionale.
    3.  I comuni o loro forme associative, per conseguire lo scopo di
cui  al  comma  1,  organizzano  aree di dimensioni e caratteristiche
adeguate  e  provvedono ad attrezzarle, a restaurarle, a recuperare i
manufatti  tradizionali  in esse presenti, a raccogliere e recuperare
attrezzature  e  documentazione  adeguata  alle  finalita'  di cui al
comma 2. Provvedono a gestire e a promuovere nelle forme piu' consone
tali realta'.