(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 21 novembre 2000) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attivita' e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio, la provincia autonoma di Trento, di concerto con le comunita' locali, promuove e disciplina la creazione di ecomusei sul proprio territorio. 2. Finalita' prioritarie degli ecomusei sono: a) la conservazione e il restauro di ambienti di vita tradizionali delle aree prescelte, per tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nelle attivita' produttive; b) la valorizzazione, nelle aree prescelte, di abitazioni, fabbricati o altri immobili caratteristici, di beni appartenenti al patrimonio storico, artistico e popolare locale, dei paesaggi tradizionali e dei loro originari toponimi, di mobili e attrezzi, di strumenti di lavoro e di ogni altro oggetto utile alla ricostruzione fedele di ambienti di vita tradizionali, in modo da consentirne la salvaguardia, la buona manutenzione e la promozione culturale; c) la ricostruzione di ambiti di vita e di lavoro tradizionali che possano produrre beni o servizi vendibili ai visitatori creando occasioni di impiego e di vendita dei prodotti locali; d) la predisposizione di percorsi sul territorio tendenti a mettere in relazione i visitatori con la natura, le tradizioni e la storia locali; e) il coinvolgimento attivo delle comunita', delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni locali; f) la promozione e il sostegno delle attivita' di ricerca scientifica, didattico-educative e di promozione culturale relative alla storia e alle tradizioni locali, nonche' alla storia della formazione del paesaggio tradizionale. 3. I comuni o loro forme associative, per conseguire lo scopo di cui al comma 1, organizzano aree di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarle, a restaurarle, a recuperare i manufatti tradizionali in esse presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione adeguata alle finalita' di cui al comma 2. Provvedono a gestire e a promuovere nelle forme piu' consone tali realta'.