(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                Adige n. 50/I-II del 5 dicembre 2000)
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54 n. 2;
    Visto  l'Art.  65  della  legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e
s.m.;
    Vista  la  deliberazione della giunta provinciale n. 2687 di data
27 ottobre 2000;
                              Decreta:
l'emanazione del seguente regolamento:
                               Art. 1.
    1.  Il punto 1. della scheda n. 53 "Servizio Centri di formazione
professionale"  dell'allegato  B)  alla  legge  provinciale 29 aprile
1983, n. 12 e s.m., e' sostituito dal seguente:
    "1.   Il   servizio  provvede  all'espletamento  delle  attivita'
didattiche e agli adempimenti amministrativi connessi e necessari per
la    migliore   realizzazione   delle   iniziative   di   formazione
professionale  direttamente attuate dalla provincia ovvero finanziate
dal fondo sociale europeo o da altre leggi a carattere nazionale".
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
                               DELLAI
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2000
Registro n. 1, foglio n. 22