(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 5 dicembre 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed in particolare gli articoli 53 e 54 n. 2; Visto l'Art. 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m.; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2687 di data 27 ottobre 2000; Decreta: l'emanazione del seguente regolamento: Art. 1. 1. Il punto 1. della scheda n. 53 "Servizio Centri di formazione professionale" dell'allegato B) alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e s.m., e' sostituito dal seguente: "1. Il servizio provvede all'espletamento delle attivita' didattiche e agli adempimenti amministrativi connessi e necessari per la migliore realizzazione delle iniziative di formazione professionale direttamente attuate dalla provincia ovvero finanziate dal fondo sociale europeo o da altre leggi a carattere nazionale". Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2000 Registro n. 1, foglio n. 22