(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 51 del 12 dicembre 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige", ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati della giunta; Visto l'art. 54, comma 1, punto 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti nelle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare della provincia; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2901 di data 17 novembre 2000, con la quale e' stata approvata la modifica dell'Art. 6 (Repertorio) del decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., contenente il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, concernente "Disciplina dell'attivita' contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento"; Visto l'Art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, concernente "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto", come sostituito dall'Art. 1 del decreto legislativo 2 ottobre 1997, n. 385, ai sensi del quale i regolamenti di cui al citato Art. 54, comma 1, punto 2, dello statuto speciale sono soggetti al controllo di legittimita' della Corte dei conti; Decreta: Di emanare la seguente modifica dell'Art. 6 (Repertorio) del decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., contenente il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, concernente "Disciplina dell'attivita' contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento". Articolo unico 1. Nel comma 1 dell'Art. 6 del decreto del presidente dalla giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., le parole "nonche' di ogni altro atto soggetto a registrazione in termine fisso" sono soppresse. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DELLAI Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2000 Registro n. 1, foglio n. 23