(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria, n. 111 del 29 novembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. La presente legge disciplina, delegandole alla provincia, le funzioni gia' attribuite alla Regione, ai sensi degli articoli 87 e 88, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di opere, da realizzare nell'ambito del territorio regionale, destinate alla trasmissione, allo smistamento, alla trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica, comunque prodotta, nonche' di ogni altra opera accessoria, fino alla tensione di 150.000 Volt. 2. In sede di progettazione deve essere certificato il rispetto delle vigenti disposizioni in ordine ai livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici della popolazione residente. Il titolare dell'autorizzazione prevista dalla presente legge, nella costruzione e nella esecuzione degli impianti e' tenuto ad adottare, sotto la propria responsabilita', tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti. In ogni caso, prima di mettere in esercizio l'impianto, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuarne la verifica. 3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osserva la legislazione statale vigente in materia.