(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Calabria, n. 111
                        del 29 novembre 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    1.  La  presente legge disciplina, delegandole alla provincia, le
funzioni  gia'  attribuite alla Regione, ai sensi degli articoli 87 e
88, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, in materia di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio
di   opere,  da  realizzare  nell'ambito  del  territorio  regionale,
destinate  alla trasmissione, allo smistamento, alla trasformazione e
distribuzione  dell'energia  elettrica, comunque prodotta, nonche' di
ogni altra opera accessoria, fino alla tensione di 150.000 Volt.
    2.  In  sede di progettazione deve essere certificato il rispetto
delle  vigenti  disposizioni  in  ordine ai livelli di esposizione ai
campi  elettrici e magnetici della popolazione residente. Il titolare
dell'autorizzazione  prevista dalla presente legge, nella costruzione
e  nella  esecuzione  degli  impianti e' tenuto ad adottare, sotto la
propria  responsabilita',  tutte  le misure di sicurezza stabilite in
materia  dalle  norme  vigenti.  In  ogni  caso,  prima di mettere in
esercizio l'impianto, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di
effettuarne la verifica.
    3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si osserva la
legislazione statale vigente in materia.