(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 185 del 12 dicembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Diminuzione dei tributi automobilistici regionali 1. Per i pagamenti da eseguire dal 1o gennaio 2001 e relativi a periodi fissi successivi a tale data non si applica l'aumento dalle tasse automobilistiche regionali disposto dalla legge regionale n. 37 del 6 novembre 1998. 2. Ai veicoli esclusi, ai sensi dell'Art. 1, comma 2 della legge regionale n. 37 del 1998, dall'applicazione della medesima, non si applica l'aumento disposto dalla legge regionale n. 36 del 3 novembre 1997, con la stessa decorrenza di cui al comma 1.