(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                      185 del 12 dicembre 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
                         la seguente legge:
                               Art. 1.
          Diminuzione dei tributi automobilistici regionali
    1. Per  i  pagamenti da eseguire dal 1o gennaio 2001 e relativi a
periodi  fissi  successivi a tale data non si applica l'aumento dalle
tasse automobilistiche regionali disposto dalla legge regionale n. 37
del 6 novembre 1998.
    2. Ai  veicoli esclusi, ai sensi dell'Art. 1, comma 2 della legge
regionale  n.  37  del 1998, dall'applicazione della medesima, non si
applica l'aumento disposto dalla legge regionale n. 36 del 3 novembre
1997, con la stessa decorrenza di cui al comma 1.