(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 22 novembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, al fine di tutelare la salute, quale diritto fondamentale della persona, promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti dalla coltivazione, dalla produzione e dal consumo di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati (OGM), sostiene i produttori locali di alimenti, mangimi e semenze e orienta il consumatore all'utilizzo di prodotti alimentari non geneticamente modificati. 2. Disciplina altresi' le modalita' di tutela, di promozione e di valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonche' la realizzazione delle "Strade del vino". 3. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, viene istituito il contrassegno "dal Friuli-Venezia Giulia - prodotto non modificato geneticamente", e regolato il procedimento per la sua concessione attraverso l'accertamento della produzione senza l'utilizzo di prodotti geneticamente modificati.