(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 22 novembre 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione,  al  fine  di  tutelare la salute, quale diritto
fondamentale  della  persona,  promuove  tutte le azioni necessarie a
prevenire  i  possibili  rischi  per la salute umana e per l'ambiente
derivanti  dalla  coltivazione,  dalla  produzione  e  dal consumo di
prodotti   contenenti   organismi   geneticamente  modificati  (OGM),
sostiene i produttori locali di alimenti, mangimi e semenze e orienta
il  consumatore all'utilizzo di prodotti alimentari non geneticamente
modificati.
    2. Disciplina altresi' le modalita' di tutela, di promozione e di
valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione
Friuli-Venezia  Giulia,  nonche'  la  realizzazione delle "Strade del
vino".
    3.  Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1, viene
istituito  il  contrassegno "dal Friuli-Venezia Giulia - prodotto non
modificato  geneticamente",  e  regolato  il  procedimento per la sua
concessione   attraverso   l'accertamento   della   produzione  senza
l'utilizzo di prodotti geneticamente modificati.