(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 22 novembre 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente "Gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia"; Visto in particolare l'art. 12, comma 4, della legge regionale medesima, che demanda ad un regolamento di esecuzione della legge la disciplina concernente, in particolare, le condizioni e le modalita' per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria e azienda agri-turistico-venatoria nonche' le modalita' di programmazione delle aziende medesime e, segnatamente, la creazione degli spazi naturali permanenti, le immissioni ed i prelievi di fauna e le adeguate delimitazioni o recinzioni; Visto il testo regolamentare in merito predisposto dal Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria; Sentito il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 4 luglio 2000; Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2475 dell'8 agosto 2000 come modificata con successiva delibera n. 3199 del 23 ottobre 2000; Decreta: E' approvato il "Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie" di cui all'art. 12 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 25 ottobre 2000 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti di Udine, il 31 ottobre 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 42