(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 29 novembre 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, Art. 6, comma 14, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere a comuni o loro consorzi nonche' ai consorzi di bonifica contributi per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali ed interpoderali; Atteso che il comma 15, dell'Art. 6, della legge regionale n. 2/2000 dispone che i contributi di cui al comma 14, sono concessi all'atto della presentazione delle domande corredate di una relazione che illustri le finalita' dell'intervento, nonche' di un preventivo delle spese da sostenere; Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 che dispone che l'amministrazione regionale predetermini con apposito regolamento le modalita' per la concessione degli incentivi; Sentito il comitato dipartimentale per le attivita' economico-produttive che nella seduta del 23 ottobre 2000 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale dell'agricoltura; Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 3240 del 23 ottobre 2000; Decreta: E' approvato il "Regolamento relativo alle modalita' di accesso ai contributi a sostegno dei comuni o loro consorzi nonche' dei consorzi di bonifica per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali ed interpoderali previsti dalla legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, Art. 6, commi 14 e 15" di cui al testo allegato al presente provvedimento quale parte sostanziale ed integrante. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 25 ottobre 2000 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti di Udine, il 9 novembre 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 45