(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 1 del 3 gennaio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni transitorie in materia di competenze previste dalla normativa di tutela delle acque dall'inquinamento 1. Sino alla data di effettivo esercizio delle funzioni attribuite con la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo primo della legge 15 marzo 1997, n. 59"), la Regione, le province, i comuni e gli enti gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane assicurano l'esercizio delle competenze nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, gia' loro spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa). 2. Sino alla data di cui al comma 1, l'autorita' competente per effetto della disposizione di cui allo stesso comma 1 alla vigilanza o al controllo delle relative fattispecie procede altresi' all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 152/1999, modificato dall'art. 21, comma 1 del decreto legislativo n. 258/2000, fatte salve le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) in materia di accertamento degli illeciti amministrativi. 3. Spetta alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 40 del decreto legislativo n. 152/1999, inerenti al controllo delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sulla base dei criteri di cui all'art. 40, comma 4 del decreto legislativo n. 152/1999, nonche' l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 54, comma 10 del decreto legislativo n. 152/1999. 4. Sino alla data di cui al comma 1, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dall'art. 54 del decreto legislativo n. 152/1999, sono introitati in appositi capitoli di bilancio degli enti irrogatori e sono utilizzati dai medesimi per la realizzazione di interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. 5. Con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 55 del decreto legislativo n. 152/1999, sostituito dall'art. 21, comma 2 del decreto legislativo n. 258/2000, sono fatte salve le disposizioni della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanita' pubblica e veterinaria, disciplina dell'attivita' urbanistico-edilizia). 6. Ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) l'Agenzia regionale per la protezione ambientale assicura il supporto tecnico-scientifico necessario all'esercizio delle competenze disciplinate dalla presente legge.