(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 1 del 2 gennaio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 7/1998 1. Il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 27 febbraio 1998, n. 7 (Ripartizione e distribuzione dei contingenti di carburanti e lubrificanti in esenzione fiscale), e' sostituito dal seguente: "3. L'ammontare del fido e' reintegrato con successive assegnazioni sulla base dei dati di effettiva erogazione agli utenti di carburanti in esenzione fiscale, che pervengono alla struttura competente, secondo le modalita' indicate all'Art. 4, comma 5.".