(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 13 dicembre 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 0163/Pres. del 18 maggio 2000, con il quale e' stato approvato il Regolamento tipo per l'attuazione delle procedure di cui all'art. 44, comma 3, della legge regionale n. 13/1998 in materia di licitazione privata, registrato dalla Corte dei conti in data 15 giugno 2000, atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n. 220, e pubblicato in data 5 luglio 2000 nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 27; Verificati i contenuti del citato regolamento alla luce di una approfondita analisi del testo del decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000, n. 34, recante la normativa sul sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, relativamente alla normativa transitoria; Ritenuto opportuno apportare delle modifiche al testo del regolamento tipo al fine di renderne l'applicazione piu' omogenea al dettato normativo nazionale in materia di qualificazione; Rilevato in particolare che le modifiche da apportare a detto testo regolamentare consistono: nella soppressione del riferimento all'importo medio annuo per il criterio dell'idoneita' dimensionale, di cui alla tabella allegata al regolamento al punto A), e alla nota numero (1) del medesimo criterio che nello specifico rapporta l'importo a base d'asta al tempo previsto in Capitolato per l'esecuzione dei lavori, espresso in anni, al fine di rapportare il riferimento numerico previsto dalle varie fasce alla cifra di affari in lavori realizzata nei cinque anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, cosi' come previsto dall'art. 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2000, n. 34, e come puntualmente previsto all'art. 4, comma 1, lettera a) del regolamento tipo; al medesimo fine di cui al punto precedente, nella soppressione della nota (1) della tabella di cui sopra; nella sostituzione all'art. 9, comma 1, delle parole "sono aumentati del trenta percento ..." con le parole "... sono modificati ...", al fine di prevedere l'automatico adeguamento del regolamento tipo in oggetto alla normativa nazionale, nello specifico all'art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 nella parte in cui e' prevista la modifica dei parametri numerici ai fini della qualificazione delle imprese per il periodo transitorio; nella soppressione del comma 2 dell'art. 9, (Disposizioni transitorie), in quanto la certificazione SOA in capo alle imprese non deve costituire criterio preferenziale ma indispensabile ai fini dell'inclusione nelle imprese da sottoporre alla procedura prevista dall'art. 44, comma 3, legge regionale n. 13/1998; Atteso che in merito alle medesime il Dipartimento per il territorio e l'ambiente nella seduta del 3 ottobre 2000 ha espresso parere favorevole; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2957 del 3 ottobre 2000; Decreta: 1. Sono approvate le sottoindicate modifiche al "Regolamento tipo per l'attuazione delle procedure di cui all'art. 44, comma 3, delle legge regionale n. 13/1998 in materia di licitazione privata", approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0163/Pres. del 18 maggio 2000: a) alla tabella allegata al regolamento, di cui all'art. 5, comma 2, al punto A), "Idoneita' dimensionale", sono soppresse le parole "medio annuo"; b) alla tabella allegata al regolamento, di cui all'art. 5, comma 2, al punto A), "Idoneita' dimensionale", la nota numero (1) "L'importo a base d'asta deve essere rapportato al tempo previsto in Capitolato per l'esecuzione dei lavori, espresso in anni" e' soppressa; c) all'art. 9, comma 1, le parole "... sono aumentati del trenta per cento." sono sostituite con le parole "sono modificati ..."; d) il comma 2 dell'art. 9 e' abrogato. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare dette disposizioni come modifiche a Regolamento della Regione. Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 18 ottobre 2000 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 23 novembre 2000 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 132