(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
                    Regione Friuli-Venezia Giulia
                     n. 50 del 13 dicembre 2000)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  il  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale  n.
0163/Pres.  del  18 maggio  2000,  con il quale e' stato approvato il
Regolamento tipo per l'attuazione delle procedure di cui all'art. 44,
comma  3,  della legge regionale n. 13/1998 in materia di licitazione
privata,  registrato  dalla  Corte  dei conti in data 15 giugno 2000,
atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 1, foglio n.
220,  e  pubblicato  in  data  5 luglio 2000 nel Bollettino ufficiale
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 27;
    Verificati  i  contenuti  del citato regolamento alla luce di una
approfondita  analisi  del  testo  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  del  25 gennaio  2000,  n.  34,  recante la normativa sul
sistema  di  qualificazione  per gli esecutori di lavori pubblici, ai
sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, relativamente
alla normativa transitoria;
    Ritenuto   opportuno  apportare  delle  modifiche  al  testo  del
regolamento  tipo al fine di renderne l'applicazione piu' omogenea al
dettato normativo nazionale in materia di qualificazione;
    Rilevato  in  particolare  che  le modifiche da apportare a detto
testo regolamentare consistono:
      nella  soppressione del riferimento all'importo medio annuo per
il criterio dell'idoneita' dimensionale, di cui alla tabella allegata
al  regolamento  al  punto  A),  e  alla nota numero (1) del medesimo
criterio  che  nello  specifico  rapporta  l'importo a base d'asta al
tempo previsto in Capitolato per l'esecuzione dei lavori, espresso in
anni,  al  fine  di rapportare il riferimento numerico previsto dalle
varie fasce alla cifra di affari in lavori realizzata nei cinque anni
anteriori  alla  data di pubblicazione del bando, cosi' come previsto
dall'art.  29,  comma  2, del decreto del Presidente della Repubblica
25 febbraio  2000,  n.  34,  e come puntualmente previsto all'art. 4,
comma 1, lettera a) del regolamento tipo;
      al medesimo fine di cui al punto precedente, nella soppressione
della nota (1) della tabella di cui sopra;
      nella  sostituzione  all'art.  9,  comma  1, delle parole "sono
aumentati   del   trenta   percento ..."   con  le  parole  "... sono
modificati ...",  al  fine  di prevedere l'automatico adeguamento del
regolamento tipo in oggetto alla normativa nazionale, nello specifico
all'art.  31,  comma  3,  del decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34 nella parte in cui e' prevista la modifica dei
parametri  numerici ai fini della qualificazione delle imprese per il
periodo transitorio;
      nella  soppressione  del  comma  2  dell'art.  9, (Disposizioni
transitorie),  in  quanto  la certificazione SOA in capo alle imprese
non  deve costituire criterio preferenziale ma indispensabile ai fini
dell'inclusione  nelle  imprese da sottoporre alla procedura prevista
dall'art. 44, comma 3, legge regionale n. 13/1998;
    Atteso  che  in  merito  alle  medesime  il  Dipartimento  per il
territorio  e  l'ambiente nella seduta del 3 ottobre 2000 ha espresso
parere favorevole;
    Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2957 del
3 ottobre 2000;
                              Decreta:
    1. Sono approvate le sottoindicate modifiche al "Regolamento tipo
per  l'attuazione  delle procedure di cui all'art. 44, comma 3, delle
legge  regionale  n.  13/1998  in  materia  di  licitazione privata",
approvato  con  decreto  del  presidente  della  giunta  regionale n.
0163/Pres. del 18 maggio 2000:
      a) alla  tabella  allegata  al  regolamento, di cui all'art. 5,
comma 2,  al  punto  A),  "Idoneita' dimensionale", sono soppresse le
parole "medio annuo";
      b) alla  tabella  allegata  al  regolamento, di cui all'art. 5,
comma  2,  al  punto A), "Idoneita' dimensionale", la nota numero (1)
"L'importo  a base d'asta deve essere rapportato al tempo previsto in
Capitolato   per  l'esecuzione  dei  lavori,  espresso  in  anni"  e'
soppressa;
      c) all'art.  9,  comma  1,  le  parole  "... sono aumentati del
trenta   per   cento."   sono   sostituite   con   le   parole  "sono
modificati ...";
      d) il comma 2 dell'art. 9 e' abrogato.
    E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare
dette disposizioni come modifiche a Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  verra' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione.
      Trieste, 18 ottobre 2000
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, il 23 novembre 2000
Atti  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n.
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