(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 58 del 16 dicembre 2000) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, e' sostituito dal seguente: "2. La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale e' fissata in cinque anni". 2. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 1o settembre 1993, n. 26, e' sostituito dal seguente: "2. La durata in carica del presidente e del consiglio della provincia regionale e' fissata in cinque anni". 3. Gli organi elettivi dei comuni e delle province le cui scadenze sono previste secondo la vigente legislazione nel secondo semestre si rinnovano nella tornata elettorale dell'anno successivo alla scadenza del quadriennio. 4. Il turno elettorale previsto per la primavera del 2001, si svolge nello stesso anno in un periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre e quello che ai sensi della legislazione vigente scade nell'autunno del 2001, e' rinviato alla tornata elettorale successiva. 5. Fatta eccezione per quanto previsto dai commi 3 e 4 le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche ai comuni e alle province regionali i cui organi elettivi sono in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i comuni ricompresi nel secondo turno elettorale dell'anno 2000.