(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 58 del
                          16 dicembre 2000)

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Il  comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 26 agosto 1992,
n. 7, e' sostituito dal seguente:
      "2. La durata in carica del sindaco e del consiglio comunale e'
fissata in cinque anni".
    2.  Il  comma  2  dell'art.  1 della legge regionale 1o settembre
1993, n. 26, e' sostituito dal seguente:
      "2.  La  durata  in carica del presidente e del consiglio della
provincia regionale e' fissata in cinque anni".
    3.  Gli  organi  elettivi  dei  comuni  e  delle  province le cui
scadenze  sono  previste  secondo la vigente legislazione nel secondo
semestre  si  rinnovano nella tornata elettorale dell'anno successivo
alla scadenza del quadriennio.
    4.  Il  turno  elettorale  previsto per la primavera del 2001, si
svolge  nello stesso anno in un periodo compreso tra il 15 ottobre ed
il 15 dicembre e quello che ai sensi della legislazione vigente scade
nell'autunno   del   2001,   e'   rinviato  alla  tornata  elettorale
successiva.
    5.  Fatta  eccezione  per  quanto  previsto  dai  commi  3 e 4 le
disposizioni  di  cui  ai commi 1 e 2, si applicano anche ai comuni e
alle  province  regionali  i  cui organi elettivi sono in carica alla
data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, inclusi i comuni
ricompresi nel secondo turno elettorale dell'anno 2000.