(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 61 del 23 dicembre 2000) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Alle imprese singole o associate di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e' concesso un indennizzo per i danni subiti a causa dello sciopero degli autotrasportatori e del blocco della rete stradale in Sicilia nel periodo settembre-ottobre 2000. L'indennizzo e' concesso fino a totale copertura del danno subito, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, a seguito di presentazione di istanza d parte degli interessati, corredata della documentazione giustificativa delle perdite subite, secondo le modalita' individuate dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. L'indennizzo, in ogni caso, non puo' essere sovracompensativo. 2. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa di L. 300 milioni per l'esercizio finanziario 2000 e di L. 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 2001. 3. All'onere ricadente nell'esercizio finanziario 2000, si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata dall'art. 1 della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27 (capitolo 10742) pr l'esercizio medesimo. 4. L'onere ricadente nell'esercizio finanziario 2001, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1015.