(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 61 del
                          23 dicembre 2000)

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. Alle imprese singole o associate di produzione, trasformazione
e  commercializzazione di prodotti agricoli e' concesso un indennizzo
per  i  danni subiti a causa dello sciopero degli autotrasportatori e
del     blocco     della     rete    stradale    in    Sicilia    nel
periodo settembre-ottobre  2000.  L'indennizzo  e'  concesso  fino  a
totale copertura del danno subito, nei limiti delle disponibilita' di
bilancio,  a  seguito  di  presentazione  di  istanza  d  parte degli
interessati,  corredata  della  documentazione  giustificativa  delle
perdite  subite,  secondo  le  modalita'  individuate  dall'assessore
regionale per l'agricoltura e le foreste. L'indennizzo, in ogni caso,
non puo' essere sovracompensativo.
    2. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
di  L. 300  milioni  per  l'esercizio  finanziario 2000 e di L. 1.000
milioni per l'esercizio finanziario 2001.
    3.   All'onere  ricadente  nell'esercizio  finanziario  2000,  si
provvede  mediante  riduzione di pari importo della spesa autorizzata
dall'art.  1  della  legge  regionale 9 ottobre 1998, n. 27 (capitolo
10742) pr l'esercizio medesimo.
    4.  L'onere  ricadente  nell'esercizio  finanziario  2001,  trova
riscontro  nel  bilancio  pluriennale della Regione, codice 01.08.02,
accantonamento 1015.