(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 61 del
                          23 dicembre 2000)
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                Autonomia statutaria e regolamentare
    1. Nella   lettera  a),  del  comma 1  dell'Art.  1  della  legge
regionale  11 dicembre  1991,  n.  48, le parole "allo stesso Art. 4"
sono sostituite dalle parole "agli stessi articoli 4 e 5".
    2. Alla   lettera  a),  del  comma 1,  dell'Art.  1  della  legge
regionale  11 dicembre 1991, n. 48 sono aggiunti, prima del punto 1),
i seguenti:
      - "01) Il  comma 2  dell'Art. 4 e' sostituito dal seguente: "Lo
statuto,  nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le
norme  fondamentali  dell'organizzazione dell'ente e, in particolare,
specifica  le  attribuzioni  degli  organi, le forme di garanzia e di
partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle stesse
della  presidenza  delle  commissioni  consiliari  aventi funzioni di
controllo  e  di  garanzia,  ove  costituite.  Lo  statuto stabilisce
altresi'  l'ordinamento  degli uffici e dei servizi pubblici, e forme
di   collaborazione  fra  comuni  e  province,  della  partecipazione
popolare,  anche  attraverso  l'esercizio del diritto di udienza, del
decentramento,  dell'accesso  dei  cittadini  alle  informazioni e ai
procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone;
      - 02) La  legislazione  in  materia di ordinamento dei comuni e
delle  province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi
conferite  enuncia  espressamente i principi che costituiscono limite
inderogabile  per  l'autonomia normativa dei comuni e delle province.
L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga
le  norme  statutarie  con  essi incompatibili. I consigli comunali e
provinciali  adeguano  gli statuti entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore delle leggi suddette".
    3. Alla   lettera  a),  del  comma 1,  dell'Art.  1  della  legge
regionale 11 dicembre 1991, n. 48, il punto 3) e' cosi' modificato:
      "3) Il  secondo periodo del comma 4 e' sostituito dal seguente:
"Lo   statuto  entra  in  vigore  decorsi  trenta  giorni  dalla  sua
affissione all'albo pretorio dell'ente ".
    4. Ai punti 1), 2) e 3), della lettera a), del comnma 1 dell'Art.
1,  della  legge  regionale 11 dicembre 1991, n. 48, rispettivamente,
dopo  le  parole  "comma 2",  "comma  3" e "comma 4" sono aggiunte le
parole "dell'Art. 4".
    5. Gli  statuti  sono  deliberati  dai rispettivi consigli con il
voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale
maggioranza   non  venga  raggiunta,  la  votazione  e'  ripetuta  in
successive  sedute  da  tenersi  entro  trenta giorni e lo statuto e'
approvato   se  ottiene  per  due  volte  il  voto  favorevole  della
maggioranza  assoluta  dei  consiglieri assegnati. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano alle modifiche statutarie.
    6. Alla   lettera  a),  del  comma 1,  dell'Art.  1  della  legge
regionale  11 dicembre 1991, n. 48, e' aggiunto, dopo il punto 3), il
seguente:
      "4) All'Art. 5, comma 1, le parole "della legge sono sostituite
dalle parole "dei principi fissati dalla legge ".