(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 61 del 23 dicembre 2000) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Autonomia statutaria e regolamentare 1. Nella lettera a), del comma 1 dell'Art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, le parole "allo stesso Art. 4" sono sostituite dalle parole "agli stessi articoli 4 e 5". 2. Alla lettera a), del comma 1, dell'Art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 sono aggiunti, prima del punto 1), i seguenti: - "01) Il comma 2 dell'Art. 4 e' sostituito dal seguente: "Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle stesse della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite. Lo statuto stabilisce altresi' l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, e forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone; - 02) La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali e provinciali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette". 3. Alla lettera a), del comma 1, dell'Art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, il punto 3) e' cosi' modificato: "3) Il secondo periodo del comma 4 e' sostituito dal seguente: "Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente ". 4. Ai punti 1), 2) e 3), della lettera a), del comnma 1 dell'Art. 1, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, rispettivamente, dopo le parole "comma 2", "comma 3" e "comma 4" sono aggiunte le parole "dell'Art. 4". 5. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle modifiche statutarie. 6. Alla lettera a), del comma 1, dell'Art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e' aggiunto, dopo il punto 3), il seguente: "4) All'Art. 5, comma 1, le parole "della legge sono sostituite dalle parole "dei principi fissati dalla legge ".