(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
             Regione Sicilia n. 61 del 23 dicembre 2000)
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1. L'assessore   regionale   per  l'industria  e'  autorizzato  a
confinanziare  gli  interventi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.
215, sull'imprenditoria femminile.
    2. Per  le  finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata per l'anno
2000  la  spesa  di  lire  1.000 milioni cui si fa fronte mediante le
disponibilita'  del  capitolo  21257, codice 1002, del bilancio della
Regione Sicilia per l'esercizio finanziario medesimo.
    3. Per  gli esercizi finanziari successivi l'onere e' determinato
ai  sensi  dell'Art. 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977,
n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
    4. Per   la   gestione   degli  interventi  di  cui  al  comma 1,
l'assessore  per  l'industria si avvale di un comitato composto da un
dirigente   per   ciascuno  degli  assessori;  dell'industria;  della
cooperazione,   del   commercio,   dell'artigianato  e  della  pesca;
dell'agricoltura  e delle foreste; del turismo, delle comunicazioni e
dei  trasporti;  del  bilancio; del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell'emigrazione.
    5. I  dirigenti  di  cui al comma 4 sono designati dai rispettivi
assessori.