(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 61 del 23 dicembre 2000) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'assessore regionale per l'industria e' autorizzato a confinanziare gli interventi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, sull'imprenditoria femminile. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 1.000 milioni cui si fa fronte mediante le disponibilita' del capitolo 21257, codice 1002, del bilancio della Regione Sicilia per l'esercizio finanziario medesimo. 3. Per gli esercizi finanziari successivi l'onere e' determinato ai sensi dell'Art. 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1, l'assessore per l'industria si avvale di un comitato composto da un dirigente per ciascuno degli assessori; dell'industria; della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca; dell'agricoltura e delle foreste; del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti; del bilancio; del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. 5. I dirigenti di cui al comma 4 sono designati dai rispettivi assessori.