(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 114 del 29 dicembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione della Regione all'attuazione degli interventi di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio relativo al sostegno da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia. per lo sviluppo delle aree rurali, nonche' di ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie disponibili, la Regione utilizza gli stanziamenti assegnati al capitolo di spesa n. 11870 rinominato fondo per il finanziamento di iniziative in materia di sviluppo rurale - Reg. (CE) n. 1257/1999.