(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 114 del
                          29 dicembre 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1. Al fine di assicurare la tempestiva ed adeguata partecipazione
della  Regione  all'attuazione degli interventi di sviluppo rurale di
cui  al  regolamento  (CE)  n.  1257/1999  del  consiglio relativo al
sostegno  da  parte  del  fondo europeo agricolo di orientamento e di
garanzia  (FEAOG),  sezione  garanzia.  per  lo  sviluppo  delle aree
rurali,  nonche'  di ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie
disponibili,  la  Regione  utilizza  gli  stanziamenti  assegnati  al
capitolo  di  spesa n. 11870 rinominato fondo per il finanziamento di
iniziative in materia di sviluppo rurale - Reg. (CE) n. 1257/1999.