(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 114 del 29 dicembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica degli allegati della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 1. Negli allegati della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'allegato A1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificato dal comma 6 dell'art. 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e' sostituito dall'allegato A1 della presente legge; b) l'allegato A2 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e' sostituito dall'allegato A2 alla presente legge; c) l'allegato B1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificato dal comma 7 dell'art. 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e' sostituito dall'allegato B1 della presente legge; d) l'allegato B2 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificato dal comma 9 dell'art. 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e' sostituito dall'allegato B2 della presente legge; e) l'allegato C1 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come modificato dal comma 8 dell'art. 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e' abrogato ed e' abrogato ogni riferimento al medesimo allegato C1 nella legge regionale 26 marzo 1999, n. 10; f) l'allegato C2 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e' abrogato ed e' abrogato ogni riferimento al medesimo allegato C2 nella legge regionale 26 mano 1999, n. 10; g) l'allegato C3 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e' sostituito dall'allegato C3 della presente legge; h) l'allegato C3-bis della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, come inserito dal comma 10 dell'art. 52 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e' sostituito dall'allegato C3-bis della presente legge; i) l'allegato C4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e' sostituito dall'allegato C4 della presente legge.