(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 114 del
                          29 dicembre 2000)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
 Modifica degli allegati della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10
    1.  Negli  allegati  della  legge regionale 26 marzo 1999, n. 10,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) l'allegato  A1  della  legge regionale 26 marzo 1999, n. 10,
come  modificato  dal  comma  6  dell'art.  52  della legge regionale
21 gennaio  2000,  n. 3 e' sostituito dall'allegato A1 della presente
legge;
      b) l'allegato  A2 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e'
sostituito dall'allegato A2 alla presente legge;
      c) l'allegato  B1  della  legge regionale 26 marzo 1999, n. 10,
come  modificato  dal  comma  7  dell'art.  52  della legge regionale
21 gennaio  2000,  n. 3 e' sostituito dall'allegato B1 della presente
legge;
      d) l'allegato  B2  della  legge regionale 26 marzo 1999, n. 10,
come  modificato  dal  comma  9  dell'art.  52  della legge regionale
21 gennaio  2000,  n. 3 e' sostituito dall'allegato B2 della presente
legge;
      e) l'allegato  C1  della  legge regionale 26 marzo 1999, n. 10,
come  modificato  dal  comma  8  dell'art.  52  della legge regionale
21 gennaio  2000, n. 3 e' abrogato ed e' abrogato ogni riferimento al
medesimo allegato C1 nella legge regionale 26 marzo 1999, n. 10;
      f) l'allegato  C2 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e'
abrogato  ed  e'  abrogato  ogni  riferimento al medesimo allegato C2
nella legge regionale 26 mano 1999, n. 10;
      g) l'allegato  C3 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e'
sostituito dall'allegato C3 della presente legge;
      h) l'allegato  C3-bis  della  legge regionale 26 marzo 1999, n.
10,  come  inserito  dal  comma 10 dell'art. 52 della legge regionale
21 gennaio  2000,  n.  3  e'  sostituito  dall'allegato  C3-bis della
presente legge;
      i) l'allegato  C4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 e'
sostituito dall'allegato C4 della presente legge.