(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
      Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 20 dicembre 2000)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Vista  la  legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, concernente la
disciplina  e  l'organizzazione  del  trasporto  pubblico  locale  di
interesse regionale nel Friuli-Venezia Giulia;
    Atteso  che  in  base  all'Art.  48  di  detta legge regionale n.
41/1986  la  giunta  regionale  annualmente  delibera il programma di
esercizio  dei servizi di trasporto pubblico locale comprendente, tra
gli  altri  elementi, i ricavi presunti ed il costo standard corrente
di  tali  servizi,  distinto  per categoria e modi di trasporto e per
condizioni territoriali e ambientali in cui essi vengono svolti;
    Rilevato  che  la  definizione  di  detti  elementi  ha immediato
riflesso  sulla  determinazione  dei contributi da corrispondere alle
aziende di trasporto pubblico locale per i servizi svolti;
    Atteso  che  per  tale  motivo,  ai  fini  della conformita' alle
disposizioni  di cui all'Art. 21 della legge regionale n. 29/1992, la
giunta regionale nella seduta del 16 luglio 1999, ha approvato con la
delibera  n. 2297, registrata alla Corte dei conti addi' 27 settembre
1999,  registro n. 1, foglio n. 377, i "criteri per la determinazione
del  costo  standard e per la valutazione dei ricavi di esercizio dei
trasporti pubblici locali" per l'anno 1999;
    Preso  atto  che il comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n.
20/1997  prevede  che  le  concessioni  regionali  e provinciali sono
prorogate sino all'inizio del servizio in base alle nuove concessioni
assegnate ai sensi dell'Art. 15 della legge medesima;
    Visto l'Art. 15 della legge regionale n. 20/1997, come modificato
dalla   legge  regionale  22 febbraio  2000,  n.  2,  che  rinvia  al
1o gennaio 2001 il regime delle nuove concessioni sopra citate;
    Ritenuto  opportuno  procedere  pertanto  alla determinazione dei
sopraddetti  criteri  anche  per  l'anno  2000,  onde  consentire  il
rispetto dell'Art. 49 della legge regionale n. 41/1986 che prevede di
approvare  per  il  relativo  esercizio  finanziario: la formulazione
iniziale   del   programma;   eventuali  assestamenti  dello  stesso;
l'assestamento   definitivo   del   programma  sulla  base  dei  dati
consuntivi della gestione dei servizi;
    Visto  l'Art.  30,  comma  1, della legge regionale n. 7/2000 che
stabilisce che tali criteri sono predeterminati con regolamento;
    Visto   il   testo   regolamentare  predisposto  dalla  direzione
regionale della viabilita' e dei trasporti;
    Atteso  che  sul  medesimo  il  comitato  dipartimentale  per  il
territorio  e l'ambiente nella seduta del 3 ottobre 2000, ha espresso
parere favorevole;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della giunta regionale del 3 ottobre
2000, n. 2898;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  "Regolamento  per  la  definizione  dei  costi
standardizzati  dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e  dei
relativi  ricavi  di esercizio per l'anno 2000, ai sensi dell'Art. 48
della  legge  regionale  n.  41/1986"  nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 18 ottobre 2000
                              ANTONIONE
Registrato alla Corte dei conti, Trieste, 29 novembre 2000,
    atti  della  Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio
n. 134