(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 20 dicembre 2000) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, concernente la disciplina e l'organizzazione del trasporto pubblico locale di interesse regionale nel Friuli-Venezia Giulia; Atteso che in base all'Art. 48 di detta legge regionale n. 41/1986 la giunta regionale annualmente delibera il programma di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale comprendente, tra gli altri elementi, i ricavi presunti ed il costo standard corrente di tali servizi, distinto per categoria e modi di trasporto e per condizioni territoriali e ambientali in cui essi vengono svolti; Rilevato che la definizione di detti elementi ha immediato riflesso sulla determinazione dei contributi da corrispondere alle aziende di trasporto pubblico locale per i servizi svolti; Atteso che per tale motivo, ai fini della conformita' alle disposizioni di cui all'Art. 21 della legge regionale n. 29/1992, la giunta regionale nella seduta del 16 luglio 1999, ha approvato con la delibera n. 2297, registrata alla Corte dei conti addi' 27 settembre 1999, registro n. 1, foglio n. 377, i "criteri per la determinazione del costo standard e per la valutazione dei ricavi di esercizio dei trasporti pubblici locali" per l'anno 1999; Preso atto che il comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 20/1997 prevede che le concessioni regionali e provinciali sono prorogate sino all'inizio del servizio in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell'Art. 15 della legge medesima; Visto l'Art. 15 della legge regionale n. 20/1997, come modificato dalla legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, che rinvia al 1o gennaio 2001 il regime delle nuove concessioni sopra citate; Ritenuto opportuno procedere pertanto alla determinazione dei sopraddetti criteri anche per l'anno 2000, onde consentire il rispetto dell'Art. 49 della legge regionale n. 41/1986 che prevede di approvare per il relativo esercizio finanziario: la formulazione iniziale del programma; eventuali assestamenti dello stesso; l'assestamento definitivo del programma sulla base dei dati consuntivi della gestione dei servizi; Visto l'Art. 30, comma 1, della legge regionale n. 7/2000 che stabilisce che tali criteri sono predeterminati con regolamento; Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione regionale della viabilita' e dei trasporti; Atteso che sul medesimo il comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente nella seduta del 3 ottobre 2000, ha espresso parere favorevole; Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale del 3 ottobre 2000, n. 2898; Decreta: E' approvato il "Regolamento per la definizione dei costi standardizzati dei servizi di trasporto pubblico locale e dei relativi ricavi di esercizio per l'anno 2000, ai sensi dell'Art. 48 della legge regionale n. 41/1986" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 18 ottobre 2000 ANTONIONE Registrato alla Corte dei conti, Trieste, 29 novembre 2000, atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 134