(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale
           della Regione Lazio n. 25 del 9 settembre 2000)

                       IL CONSIGLiO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
              Modifiche alla legge regionale n. 55/1983
    1.  L'art.  1  della  legge  regionale  23 luglio  1983, n. 55, e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
    "Art.  1.  -  1.  Il contributo mensile a carico del bilancio del
consiglio   regionale  per  le  spese  di  funzionamento  dei  gruppi
consiliari   erogato   ai   sensi   dell'art.  17  dello  statuto  e'
determinato:
      "a)  da  una  quota  fissa  di L. 2.500.000 per ciascun gruppo,
qualunque sia la consistenza numerica;
      b) da  una  quota  variabile  pari  a  L. 1.200.000 per ciascun
consigliere regionale facente parte del gruppo consiliare .".
    2.  L'art.  2  della legge regionale n. 55/1983 e' sostituito dal
seguente:
    "Art.  2.  - 1.  E'  assegnato  a  ciascun  gruppo  consiliare un
contributo   mensile   per   le  spese  di  aggiornamento  studio  e'
documentazione compresa l'acquisizione di consulenze qualificate e le
collaborazioni professionali di esperti nonche' per diffondere tra la
societa'  civile  la conoscenza dell'attivita' dei gruppi consiliari,
anche  al  fine  di  promuoverne  la partecipazione all'attivita' dei
gruppi   stessi   e  particolarmente  all'esame  delle  questioni  ed
all'elaborazione  di  progetti e proposte di leggi e di provvedimenti
di competenza del consiglio regionale.
    2. Il contributo di cui ai commi 1 e' quantificato nella seguente
misura:
      a) L. 2 milioni per gruppi composti da un consigliere;
      b) L. 2  milioni  200  mila  per  gruppi  composti da due o tre
consiglieri;
      c) L. 2  milioni  500  mila per gruppi composti da un minimo di
quattro ad un massimo di dieci consiglieri;
      d) L. 2  milioni  800  mila  per gruppi composti da oltre dieci
consiglieri.".