(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 25 del 9 settembre 2000) IL CONSIGLiO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale n. 55/1983 1. L'art. 1 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 55, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Il contributo mensile a carico del bilancio del consiglio regionale per le spese di funzionamento dei gruppi consiliari erogato ai sensi dell'art. 17 dello statuto e' determinato: "a) da una quota fissa di L. 2.500.000 per ciascun gruppo, qualunque sia la consistenza numerica; b) da una quota variabile pari a L. 1.200.000 per ciascun consigliere regionale facente parte del gruppo consiliare .". 2. L'art. 2 della legge regionale n. 55/1983 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. E' assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo mensile per le spese di aggiornamento studio e' documentazione compresa l'acquisizione di consulenze qualificate e le collaborazioni professionali di esperti nonche' per diffondere tra la societa' civile la conoscenza dell'attivita' dei gruppi consiliari, anche al fine di promuoverne la partecipazione all'attivita' dei gruppi stessi e particolarmente all'esame delle questioni ed all'elaborazione di progetti e proposte di leggi e di provvedimenti di competenza del consiglio regionale. 2. Il contributo di cui ai commi 1 e' quantificato nella seguente misura: a) L. 2 milioni per gruppi composti da un consigliere; b) L. 2 milioni 200 mila per gruppi composti da due o tre consiglieri; c) L. 2 milioni 500 mila per gruppi composti da un minimo di quattro ad un massimo di dieci consiglieri; d) L. 2 milioni 800 mila per gruppi composti da oltre dieci consiglieri.".