(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
                  Toscana n. 1 del 5 gennaio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Modifiche all'Art. 3.
    1. Il comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale 1o febbraio 2000,
n.  10  "Istituzione,  organizzazione  e  funzionamento  del comitato
regionale per le comunicazioni", e' sostituito dal seguente:
      "1.  Il  Co.re.com. e' costituito da sette componenti, compreso
il presidente, scelti fra persone in possesso dei necessari requisiti
di  competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi
aspetti  culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e
appositamente valutati".
      2.  Il comma 2 dell'Art. 3 della legge regionale n. 10/2000, e'
sostituito dal seguente:
      "2.  Il  presidente  e'  nominato  dal  presidente della giunta
regionale  d'intesa  con  il  presidente del consiglio regionale. Gli
altri  sei  componenti  sono eletti dal consiglio regionale, con voto
limitato a tre".