(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Toscana n. 1 del 5 gennaio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'Art. 3. 1. Il comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale 1o febbraio 2000, n. 10 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni", e' sostituito dal seguente: "1. Il Co.re.com. e' costituito da sette componenti, compreso il presidente, scelti fra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati". 2. Il comma 2 dell'Art. 3 della legge regionale n. 10/2000, e' sostituito dal seguente: "2. Il presidente e' nominato dal presidente della giunta regionale d'intesa con il presidente del consiglio regionale. Gli altri sei componenti sono eletti dal consiglio regionale, con voto limitato a tre".