(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Toscana n. 1 del 5 gennaio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione
    1.  La  presente legge detta norme per il riordino delle funzioni
di  sanzionamento  amministrativo e per l'applicazione delle sanzioni
amministrative  nelle materie attribuite alla Regione ovvero connesse
a funzioni ad essa delegate dallo Stato.
    2.  Le  disposizioni  delle  presente  legge  si  applicano  alle
sanzioni   amministrative   pecuniarie   ed   alle   altre   sanzioni
amministrative principali o accessorie.
    3.  Per  quanto non previsto dalla presente legge si applicano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema  penale) e successive modificazioni, di seguito indicata come
"legge statale".