(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 1 del 5 gennaio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali", disciplina la costituzione delle comunita' montane, detta norme per il loro funzionamento e dispone in ordine alla verifica e all'adeguamento degli enti nel rispetto dei principi di continuita' amministrativa, attuando il complessivo riordino della legislazione regionale vigente. 2. Ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 27, comma 1, le comunita' montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.