(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
              Regione Toscana n. 1 del 5 gennaio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  La  presente  legge,  in  attuazione  del decreto legislativo
18 agosto  2000,  n.  267  "Testo  unico  sull'ordinamento degli enti
locali",  disciplina  la  costituzione delle comunita' montane, detta
norme  per  il loro funzionamento e dispone in ordine alla verifica e
all'adeguamento  degli  enti nel rispetto dei principi di continuita'
amministrativa,  attuando  il complessivo riordino della legislazione
regionale vigente.
    2.  Ai  sensi  del  decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 27,
comma 1,  le  comunita'  montane  sono  unioni di comuni, enti locali
costituiti   fra   comuni   montani  e  parzialmente  montani,  anche
appartenenti  a  province  diverse,  per la valorizzazione delle zone
montane, per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e
per l'esercizio associato delle funzioni comunali.