(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della
               Regione Veneto n. 1 del 2 gennaio 2001)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                     Definizione dell'attivita'
    1. Ai fini del presente regolamento, per attivita' di tassidermia
si   intende   l'applicazione,  a  scopo  scientifico,  didattico  od
amatoriale, di un insieme di tecniche di lavorazione delle spoglie di
animali  vertebrati,  o  di  soggetti  appartenenti  ad  altre classi
zoologiche,  che  rendono  possibile  la  conservazione  dell'aspetto
esteriore dei medesimi.