(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 1 del 2 gennaio 2001) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1. Definizione dell'attivita' 1. Ai fini del presente regolamento, per attivita' di tassidermia si intende l'applicazione, a scopo scientifico, didattico od amatoriale, di un insieme di tecniche di lavorazione delle spoglie di animali vertebrati, o di soggetti appartenenti ad altre classi zoologiche, che rendono possibile la conservazione dell'aspetto esteriore dei medesimi.