(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 7 del 25 gennaio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. La giunta regionale e' autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 2001 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 2001, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 2001 in corso di esame. 2. Nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente comma e' altresi' autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 1001101, 1001102, 1001103, 1001104, 1001105, 1001106, 2222107, 2233202, nonche' per le spese inerenti all'attuazione del programma operativo regionale 2000-2006 della Calabria. 3. Nel limite di tre dodicesimi e' anche autorizzato l'esercizio provvisorio dei bilanci di previsione relativi all'AFOR (Azienda forestale della Regione Calabria), all'ARSSA (Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura) e all'EDIS (Ente per il diritto allo studio universitario della Calabria) per l'anno 2001 annessi al bilancio regionale. 4. Nel corso dell'esercizio provvisorio dei bilanci di cui al precedente terzo comma e' altresi' autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie.