(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 7
                        del 25 gennaio 2001)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
    1.  La giunta regionale e' autorizzata, fino a quando il bilancio
di  previsione per l'anno 2001 non sia stato approvato e non oltre il
31 marzo 2001, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite
di tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 2001 in corso
di esame.
    2.  Nel  corso  dell'esercizio provvisorio del bilancio di cui al
precedente  comma  e'  altresi'  autorizzato  l'utilizzo degli interi
stanziamenti  per  le  spese  obbligatorie per le spese relative agli
interventi  di  cui  ai  capitoli 1001101, 1001102, 1001103, 1001104,
1001105,  1001106,  2222107,  2233202,  nonche' per le spese inerenti
all'attuazione  del  programma  operativo  regionale  2000-2006 della
Calabria.
    3.  Nel limite di tre dodicesimi e' anche autorizzato l'esercizio
provvisorio  dei  bilanci  di  previsione  relativi all'AFOR (Azienda
forestale  della  Regione Calabria), all'ARSSA (Agenzia regionale per
lo  sviluppo  e per i servizi in agricoltura) e all'EDIS (Ente per il
diritto  allo  studio  universitario  della Calabria) per l'anno 2001
annessi al bilancio regionale.
    4.  Nel  corso  dell'esercizio  provvisorio dei bilanci di cui al
precedente  terzo  comma  e'  altresi'  autorizzato  l'utilizzo degli
interi stanziamenti per le spese obbligatorie.