(Pubblicata  nel  supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della
             Regione Lombardia n. 3 del 19 gennaio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
    Mutamenti di destinazione d'uso e strumentazione urbanistica
    1.   In  coerenza  con  il  principio  di  semplificazione  delle
procedure   amministrative   nel   settore  urbanistico,  nonche'  in
attuazione dell'Art. 25, comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47
(Norme  in  materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia,
sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle  opere abusive) e successive
modificazioni  e  integrazioni,  il  Titolo  I  della  presente legge
disciplina  i  mutamenti  di destinazione d'uso di immobili o di loro
parti, connessi o non connessi all'esecuzione di opere edilizie.
    2.  Ferma restando la definizione di destinazione d'uso contenuta
nell'art.  2 della legge regionale 9 maggio 1992, n. 19 (Disposizioni
di  attuazione degli articoli 7, 8 e 25 della legge 28 febbraio 1985,
n.  47 e successive modificazioni in materia di abusivismo edilizio),
i  comuni  indicano, attraverso lo strumento urbanistico generale, le
destinazioni  d'uso  non  ammissibili rispetto a quelle principali di
singole  zone  omogenee  o  di  immobili;  in tutti gli altri casi il
mutamento di destinazione d'uso e' ammesso.
    3.   I   comuni   indicano,  altresi',  attraverso  lo  strumento
urbanistico generale, in quali casi i mutamenti di destinazione d'uso
di  aree  e di edifici, ammissibili ai sensi del comma 2, attuati con
opere  edilizie,  comportino  un  aumento  ovvero  una variazione del
fabbisogno   di   standard;   per  quanto  riguarda  i  mutamenti  di
destinazione  d'uso  ammissibili, non comportanti la realizzazione di
opere  edilizie, le suddette indicazioni riguarderanno esclusivamente
i  casi  in  cui  le  aree  o  gli  edifici vengano adibiti a sede di
esercizi  commerciali  non  costituenti esercizi di vicinato ai sensi
dell'art.  4,  comma  1, lettera d), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114
(Riforma  della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
    4.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  3, i comuni verificano la
sufficienza della dotazione di standard in essere con riferimento, in
particolare,  a precedenti modifiche d'uso o costituzioni di standard
che  abbiano  gia'  interessato  l'area o l'edificio e definiscono le
modalita' per il reperimento, a mezzo di atto unilaterale d'obbligo o
di  convenzione,  degli  eventuali  standard aggiuntivi dovuti per la
nuova  destinazione  in  rapporto  alla  dotazione  di  standard gia'
attribuiti dalla precedente destinazione.
    5.  Il  comune,  qualora  accerti la materiale impossibilita' del
reperimento  totale  o  parziale  degli standard nell'area o edificio
interessati  dal  mutamento  di destinazione d'uso, puo' accettare la
cessione  di altra area idonea nel territorio comunale o chiedere che
venga  corrisposta  all'amministrazione,  in  alternativa,  una somma
commisurata   al   valore   economico   dell'area  da  acquisire,  da
determinarsi  in  base  a criteri generali approvati e periodicamente
aggiornati  dal  comune, fatto salvo quanto gia' corrisposto a titolo
di  contributi concessori; gli importi corrisposti a tale titolo sono
impiegati  dal  comune  per incrementare la dotazione di standard. Le
aree  reperite  in  alternativa  a  seguito di diversa localizzazione
devono  soddisfare  i  limiti  previsti  all'articolo  22 della legge
regionale   15 aprile   1975,   n.  51  (Disciplina  urbanistica  del
territorio  regionale  e  misure  di  salvaguardia  per la tutela del
patrimonio  naturale e paesistico), come sostituito dall'Art. 7 della
presente legge.
    6.  I  comuni, con la procedura semplificata prevista dall'art. 3
della  legge  regionale  23 giugno  1997,  n.  23  (Accelerazione del
procedimento  di  approvazione degli strumenti urbanistici comunali e
disciplina  del  regolamento edilizio), adeguano il proprio strumento
urbanistico generale alle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3.