(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  al Bollettino ufficiale della Regione
                 Puglia n. 149 del 15 dicembre 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                           Ha riapprovato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione Puglia, in attuazione dei principi indicati nello
statuto,  nell'ambito  delle proprie attribuzioni e in armonia con la
risoluzione  delle Nazioni unite sulla protezione dei diritti umani e
delle  liberta'  fondamentali, con la normativa dell'Unione europea e
con  le  leggi dello Stato, promuove iniziative rivolte ad attribuire
agli  immigrati  extracomunitari  e  alle loro famiglie condizioni di
uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili
e   a   rimuovere   le   cause   che   ne   ostacolano  l'inserimento
nell'organizzazione sociale, culturale ed economica della Regione.
    2.  Inoltre,  la Regione Puglia concorre ad assicurare condizioni
di  vita dignitose agli immigrati ospitati temporaneamente nei centri
di accoglienza con iniziative adeguate in raccordo con i comuni.