(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 15 dicembre 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha riapprovato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Puglia, in attuazione dei principi indicati nello statuto, nell'ambito delle proprie attribuzioni e in armonia con la risoluzione delle Nazioni unite sulla protezione dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, con la normativa dell'Unione europea e con le leggi dello Stato, promuove iniziative rivolte ad attribuire agli immigrati extracomunitari e alle loro famiglie condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili e a rimuovere le cause che ne ostacolano l'inserimento nell'organizzazione sociale, culturale ed economica della Regione. 2. Inoltre, la Regione Puglia concorre ad assicurare condizioni di vita dignitose agli immigrati ospitati temporaneamente nei centri di accoglienza con iniziative adeguate in raccordo con i comuni.