(Pubblicata  nel  supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della
              Regione Puglia n. 3 dell'8 gennaio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
        Modifica dell'Art. 3 della legge regionale n. 3/1994
    1.   L'art.  3  della  legge  regionale  n.  3/1994,  cosi'  come
modificato dalla legge regionale n. 12/1994, e' cosi' modificato:
    "1.  Ciascun  gruppo si avvale di un ufficio, cui viene assegnato
personale inquadrato nel ruolo regionale secondo i seguenti criteri:
      a) due dipendenti per i gruppi di un solo consigliere;
      b) tre  dipendenti per ciascun gruppo costituito, a norma degli
articoli  7 e 8 del regolamento interno del consiglio regionale, sino
a   cinque   consiglieri,   piu'   una  unita'  aggiuntiva  per  ogni
consigliere;
      c) quattro  dipendenti  per  ciascun gruppo costituito, a norma
degli articoli 7 e 8 del regolamento interno del consiglio regionale,
da  sei  a  dieci  consiglieri,  piu'  una unita' aggiuntiva per ogni
consigIiere;
      d)  cinque  dipendenti  per  ciascun gruppo costituito, a norma
degli articoli 7 e 8 del regolamento interno del consiglio regionale,
da  oltre  dieci  consiglieri,  piu'  una  unita' aggiuntiva per ogni
consigliere.
    2.  Per  la  determinazione del numero delle unita' aggiuntive da
assegnare  a  ciascun  gruppo  non  si  considerano i consiglieri che
ricoprono incarichi di Governo.
    3.  Ad  ogni  gruppo  e' altresi' assegnata una ulteriore unita',
appartenente  all'organico  della  Regione  Puglia,  che assolve alle
funzioni di segretario particolare del presidente del gruppo.
    4. Il presidente del gruppo conferisce l'incarico di responsabile
dell'ufficio  a  una  unita' di cui al comma 1 gia' in possesso della
qualifica  di  dirigente  o,  in mancanza, a un dipendente inquadrato
nella  categoria  "D" o in possesso dei requisiti per l'inquadramento
nella medesima posizione.
    5.  Il  personale  distaccato  dalla struttura di appartenenza e'
assegnato temporaneamente al gruppo richiedente.
    6.  Il  personale assegnato a ciascun gruppo presta servizio alle
dipendenze  funzionali dei rispettivi presidenti, che disciplinano la
presenza  e l'orario di servizio nel rispetto della normativa vigente
in materia di personale regionale.
    7.  La  giunta  regionale assicura l'espletamento delle procedure
previste dalla presente normativa.".