(Pubblicata nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 3 dell'8 gennaio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica dell'Art. 3 della legge regionale n. 3/1994 1. L'art. 3 della legge regionale n. 3/1994, cosi' come modificato dalla legge regionale n. 12/1994, e' cosi' modificato: "1. Ciascun gruppo si avvale di un ufficio, cui viene assegnato personale inquadrato nel ruolo regionale secondo i seguenti criteri: a) due dipendenti per i gruppi di un solo consigliere; b) tre dipendenti per ciascun gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento interno del consiglio regionale, sino a cinque consiglieri, piu' una unita' aggiuntiva per ogni consigliere; c) quattro dipendenti per ciascun gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento interno del consiglio regionale, da sei a dieci consiglieri, piu' una unita' aggiuntiva per ogni consigIiere; d) cinque dipendenti per ciascun gruppo costituito, a norma degli articoli 7 e 8 del regolamento interno del consiglio regionale, da oltre dieci consiglieri, piu' una unita' aggiuntiva per ogni consigliere. 2. Per la determinazione del numero delle unita' aggiuntive da assegnare a ciascun gruppo non si considerano i consiglieri che ricoprono incarichi di Governo. 3. Ad ogni gruppo e' altresi' assegnata una ulteriore unita', appartenente all'organico della Regione Puglia, che assolve alle funzioni di segretario particolare del presidente del gruppo. 4. Il presidente del gruppo conferisce l'incarico di responsabile dell'ufficio a una unita' di cui al comma 1 gia' in possesso della qualifica di dirigente o, in mancanza, a un dipendente inquadrato nella categoria "D" o in possesso dei requisiti per l'inquadramento nella medesima posizione. 5. Il personale distaccato dalla struttura di appartenenza e' assegnato temporaneamente al gruppo richiedente. 6. Il personale assegnato a ciascun gruppo presta servizio alle dipendenze funzionali dei rispettivi presidenti, che disciplinano la presenza e l'orario di servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale. 7. La giunta regionale assicura l'espletamento delle procedure previste dalla presente normativa.".