(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 8 del 15 gennaio 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Polizza assicurativa 1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale e' autorizzato a stipulare, con societa' assicuratrici di riconosciuta solidita' patrimoniale, una polizza cumulativa contro i rischi da infortuni in favore dei consiglieri regionali per tutta la durata del loro mandato. 2. L'assicurazione copre gli infortuni che i consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il loro esercizio e per ogni altra causa.