(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale della Regione Puglia n. 8 del
                          15 gennaio 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Polizza assicurativa
    1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale e' autorizzato
a  stipulare,  con  societa'  assicuratrici di riconosciuta solidita'
patrimoniale,  una polizza cumulativa contro i rischi da infortuni in
favore  dei  consiglieri  regionali  per  tutta  la  durata  del loro
mandato.
    2.  L'assicurazione copre gli infortuni che i consiglieri possono
subire  nel  corso  del  mandato consiliare per cause connesse con il
loro esercizio e per ogni altra causa.